Rinuncia del solo difensore: non estingue ma rivela il difetto di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 17542 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, privo di procura speciale a rinunziare, non produce l’effetto dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia, pur invalida, rivela il sopravvenuto difetto di interesse della parte a proseguire il giudizio, determinando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Il versamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197/2022, e la richiesta di non coltivare l’impugnazione evidenziano la cessazione dell’interesse ad ottenere una decisione nel merito. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato si applica all’inammissibilità originaria del gravame, non a quella sopravvenuta.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento, relativa a imposte dovute per l’anno d’imposta 2004 e scaturente da un avviso di accertamento. Il giudizio di merito si era concluso con la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di sospensione, disposta in attesa dell’esito di una querela di falso. Il contribuente affidava il ricorso per cassazione a tre motivi, lamentando la violazione delle norme sulla notifica e sulla riassunzione. In data 8 maggio 2026, il contribuente depositava atto di rinuncia al giudizio, documentando l’adesione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197/2022, e il pagamento delle prime rate del piano rateale, con scadenza finale al 30 novembre 2027.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via preliminare l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, rilevando che lo stesso era sottoscritto dal solo difensore. La procura speciale conferita per il giudizio di legittimità, pur comprendendo ogni potere relativo e necessario alla rappresentanza e difesa, non attribuiva specificamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio. La Corte ha pertanto richiamato il disposto dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 84, secondo comma, cod. proc. civ., in base ai quali la rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte, o dal suo procuratore speciale solo se munito di espresso potere.
L’atto di rinuncia invalido, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione del processo, è stato tuttavia valorizzato dalla Corte come elemento sintomatico. La dichiarazione di non avere più interesse a coltivare il giudizio, sottoscritta dal difensore con poteri apparentemente limitati, è stata considerata rivelatrice del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire la lite. Tale conclusione è stata supportata dal richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la rinuncia, ancorché inidonea a determinare l’estinzione, dimostra la cessazione dell’interesse all’impugnazione.
La Corte ha, quindi, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sottolineando come tale evenienza sia ancor più ragionevole nel caso in cui la controparte sia rimasta intimata. La disciplina del raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie. La finalità sanzionatoria della norma, volta a prevenire impugnazioni dilatorie, opera solo per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta, come nel caso di specie. Per tale ragione, la Corte ha escluso l’applicazione della sanzione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica.
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Nota della Redazione
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