La motivazione apparente come vizio di legittimità sotto l’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 17544 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa o apparente motivazione della sentenza di merito, nel processo tributario, integra il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., non essendo più deducibile, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il semplice difetto di sufficienza motivazionale. L’anomalia motivazionale che legittima il ricorso per cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Tale vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata e sussiste quando il giudice di merito non dia conto dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, lasciando pretermesse o meramente accennate le doglianze delle parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, rettificando il reddito d’impresa e le relative imposte sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne dichiarava la legittimità, riducendo però le sanzioni di un terzo per la ritenuta assenza dell’elemento intenzionale.
Con la sentenza qui impugnata, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello del contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio, con compensazione delle spese. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi volti a censurare la decisione per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dedotta con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
I giudici di legittimità hanno premesso che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non è più deducibile il difetto di sufficienza della motivazione. L’obbligo motivazionale, tuttavia, permane e trova il suo fondamento nel minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. Ne consegue che l’anomalia motivazionale censurabile in cassazione è solo quella che si converte in una violazione di legge, attenendo all’esistenza stessa della motivazione: tale è la motivazione apparente, la cui verifica si compie direttamente sul testo della sentenza, senza confronto con le risultanze processuali.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non dava atto delle posizioni processuali delle parti né richiamava, sia pure succintamente, i motivi di appello. La statuizione sulla tempestività del ricorso introduttivo era priva di qualsiasi giustificazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito, impedendo alla parte di comprendere la decisione e di articolare difese nel giudizio di legittimità. Le doglianze dell’Agenzia erano state tralasciate o meramente accennate, mentre il rigetto dell’appello del contribuente si fondava su una sola affermazione apodittica, senza indicare i documenti esaminati né le ragioni della loro inutilità ai fini della prova della cessione del ramo d’azienda, in relazione, tra l’altro, a costi per carburante, e senza esaminare le ulteriori censure relative al contraddittorio endoprocedimentale e alla regolarità delle fatture.
Per la Corte, tale carenza integrava l’ipotesi della motivazione apparente, non superando il vaglio del “minimo costituzionale”, poiché il giudice di merito non aveva svolto una motivazione idonea sulle questioni proposte, alcune delle quali erano state pretermesse. Il secondo motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo motivo dei rispettivi atti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame del merito e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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