Revocazione inammissibile per errore di fatto assente sulla CTU su copia fotostatica (Cass. civ. Sez. 2 n. 17709 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. in tema di revocazione delle pronunce della Cassazione consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. Esso deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. La revocazione è esperibile per l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta. È inammissibile la revocazione che censuri un profilo della decisione del giudice di merito non affrontato in appello, né impugnato nel ricorso per cassazione e, di conseguenza, non scrutinabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un testamento olografo, dichiarato nullo dal Tribunale perché apocrifo all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dalle eredi testamentarie. Queste ultime proponevano quindi ricorso per cassazione, lamentando l’omessa rinnovazione della perizia grafologica e la mancata acquisizione della prova testimoniale. La Suprema Corte rigettava il ricorso. Avverso tale ordinanza le ricorrenti proponevano ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto per l’asserita inattendibilità della CTU espletata su copia fotostatica del testamento, nonché una svista percettiva sulla reiterazione dell’istanza di ammissione della prova testimoniale in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato i confini della revocazione delle proprie pronunce, limitata dall’art. 391-bis, comma 1, c.p.c. agli errori di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha quindi richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, secondo cui l’errore deve avere carattere di evidenza assoluta e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità. Ha altresì precisato che la revocazione è ammissibile solo quando la Cassazione non abbia deciso uno o più motivi di ricorso, non anche quando la decisione sia intervenuta, pur in presenza di una motivazione che non abbia preso in esame tutte le argomentazioni svolte con i motivi di censura.
Nel caso di specie, la censura relativa alla presunta irregolarità della consulenza grafologica svolta su copia fotostatica non era stata affrontata in appello né era stata devoluta alla Corte con il ricorso per cassazione. Tale profilo non era pertanto scrutinabile in sede di legittimità, con la conseguenza che la Cassazione non vi si era pronunciata e non poteva avervi incorso in alcun errore percettivo. La Corte ha osservato che la tesi non era rinvenibile né nell’ordinanza impugnata né nella sentenza d’appello, risultando dedotta solo successivamente in sede di memoria.
Quanto al preteso errore sulla reiterazione dell’istanza di ammissione della prova testimoniale, la Corte ha chiarito che la riproposizione delle richieste istruttorie doveva essere effettuata in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio. Tale richiesta era del tutto inutile ove rassegnata nelle conclusioni in appello, non esistendo un “terzo grado di giudizio” in seno alla Cassazione.
La Corte ha infine ricordato che, pur dovendo il giudizio di verificazione svolgersi con esame grafico sull’originale, una volta verificati sull’originale i dati essenziali, il prosieguo delle operazioni può legittimamente svolgersi su copie o scansioni, come da indirizzo costante (tra le altre, Sez. 2, n. 3603 del 2024). Ha dichiarato quindi il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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