Il giudice del rinvio può rivalutare il quadro probatorio sulla data certa del contratto (Cass. civ. Sez. 5 n. 17860 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione, la presunzione legale di inerenza di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 non esonera il contribuente dall’onere di provare l’effettiva stipulazione del contratto e il sostenimento delle spese. Il giudice del rinvio, cui sia stato demandato di accertare se la data del contratto possa desumersi da altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., non è tenuto ad attribuire senz’altro efficacia probatoria ai documenti prodotti, potendo legittimamente concludere, con motivazione non apparente, per la persistente insufficienza del quadro probatorio. La mancata registrazione del contratto non costituisce un autonomo requisito normativo di deducibilità, ma può essere valutata dal giudice di merito quale elemento del complessivo giudizio di insufficienza probatoria. Le affermazioni svolte in motivazione circa l’astratta operatività della presunzione, subordinate al rilievo decisivo della mancata prova dei presupposti fattuali, non generano un giudicato interno idoneo a precludere la verifica della concreta ricorrenza della deduzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’annualità 2010 con il quale recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, i costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenuti non deducibili e non detraibili per genericità della documentazione, difetto di effettività e inerenza e mancanza di data certa del contratto.
La contribuente impugnava l’atto impositivo senza successo nei primi due gradi del giudizio. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n. 11952/2022, accoglieva il secondo motivo e cassava la sentenza con rinvio, affinché fosse valutato se la data del contratto potesse desumersi anche da altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise rigettava nuovamente il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la deducibilità dei costi per difetto dei requisiti di effettività e inerenza e ribadendo l’irrilevanza probatoria del contratto privo di registrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati o inammissibili, confermando la sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. Il giudice del rinvio non si è arrestato al mero rilievo della mancata registrazione del contratto, ma ha ritenuto, con apprezzamento di fatto, che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare fatti ulteriori per desumere con certezza l’anteriorità della stipulazione. Tale verifica corrisponde proprio a quella demandata dalla pronuncia rescindente, che non imponeva di attribuire senz’altro efficacia probatoria ai documenti, ma solo di accertare se la data potesse essere desunta aliunde, come richiesto dall’art. 2704 cod. civ. (Cass. n. 20813/2021). L’osservanza del principio di diritto va verificata alla luce del contenuto effettivo del decisum e dei limiti del giudizio di rinvio (Cass. n. 8308/2023; Cass. n. 25969/2023). Sotto tale profilo, la censura tendeva a sollecitare una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. La sentenza impugnata non ha introdotto la registrazione come requisito normativo ulteriore per la deducibilità, ma l’ha utilizzata quale elemento del complessivo giudizio di insufficienza probatoria. La presunzione di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 opera al ricorrere dei presupposti di legge, senza requisiti aggiuntivi (Cass. n. 8981/2017; Cass. n. 7202/2017), ma nella specie il giudice del rinvio ha escluso sul piano fattuale che tali presupposti fossero dimostrati.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La sentenza di appello aveva integralmente rigettato il ricorso e non conteneva alcun capo favorevole alla società suscettibile di passare in giudicato. Le affermazioni circa l’astratta operatività della presunzione erano subordinate al rilievo della mancata prova dell’effettiva stipulazione del contratto, sicché nessun giudicato interno precludeva al giudice del rinvio la verifica dei presupposti fattuali. I richiami all’antieconomicità dell’operazione si risolvevano in argomenti non decisivi rispetto alla ratio fondante la decisione.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di somme ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. La decisione conforme alla proposta definisce il giudizio, configurando la mancata adesione come ipotesi di abuso del processo, secondo la valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.