La sentenza penale non definitiva è semplice indizio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 19767 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata. La sentenza penale non definitiva, ancorché riguardante i medesimi fatti posti a fondamento dell’accertamento, costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio. Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal procuratore del ricorrente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 non è inesistente ma nulla, con conseguente sanatoria per la costituzione in giudizio della parte intimata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per il periodo d’imposta 2008, recuperava IVA riferita a una fattura emessa da una società ritenuta soggettivamente inesistente. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per tardività dell’azione di accertamento, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma, riteneva tempestiva l’azione per effetto del c.d. raddoppio dei termini e provata l’inesistenza soggettiva della fattura sulla base di numerosi elementi fattuali.
La società ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di documentazione, in particolare delle risultanze del procedimento penale instaurato a carico dell’amministratore per gli stessi fatti oggetto dell’accertamento. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta notifica a mezzo posta raccomandata senza relata.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità. Richiamando il precedente di legittimità, afferma che nel processo tributario la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal difensore non è inesistente ma nulla, in ragione della consegna dell’atto all’effettivo destinatario e del potere astrattamente conferito al difensore. Tale nullità, alla luce della costituzione in giudizio della parte intimata, è stata oggetto di sanatoria.
Nel merito, il motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di specificità. La Corte rileva l’ambiguità dell’esposizione, non chiarendo il ricorrente se si riferisca a un provvedimento di archiviazione o a una sentenza di assoluzione; la mancata produzione del provvedimento impedisce di apprezzare l’identità dei fatti; la censura non deduce se la questione sia stata sottoposta al giudice di merito.
Quanto all’archiviazione, la Corte richiama la propria giurisprudenza per cui essa non preclude una diversa qualificazione del fatto da parte del giudice tributario, difettando di autorità di cosa giudicata. Quanto alla sentenza penale non definitiva, questa costituisce mero indizio o elemento di prova critica, non essendo stata comunque prodotta dal contribuente, neppure in sede di legittimità, né risultando chiaro il suo passaggio in giudicato.
La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.900,00 oltre spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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