Disconoscimento generico della copia fotostatica, oneri e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20512 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio non richiede formule sacramentali, ma deve concretizzarsi in una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che indichi inequivocabilmente il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. Sono insufficienti le contestazioni generiche o onnicomprensive. La valutazione circa la specificità del disconoscimento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società di falegnameria proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui era venuta a conoscenza solo a seguito di un accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito del quale le erano stati notificati pignoramenti e comunicata un’iscrizione ipotecaria. Il Tribunale di Como dichiarava inammissibile il ricorso. La Corte d’appello di Milano, pur affermando la sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente, confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondate le censure relative alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e alla tardività del disconoscimento delle copie prodotte dall’istituto previdenziale. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui la società deduceva la contraddittorietà della decisione per aver la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del ricorso e non il suo rigetto. Tale doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva espressamente riconosciuto la sussistenza dell’interesse ad agire e aveva proceduto all’esame delle censure nel merito.
Il primo e il secondo motivo, concernenti l’omessa pronuncia e la violazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica, sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti parimenti inammissibili. La Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l’onere di disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale impone una contestazione specifica e non generica. Il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro sia il documento contestato sia le differenze rispetto all’originale, indicando eventuali parti contraffatte, mancanti o aggiunte.
Tale valutazione sulla genericità del disconoscimento, operata dal giudice di merito, costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva rilevato che la società non aveva effettuato alcuna contestazione puntuale circa la conformità all’originale dei documenti in copia, limitandosi a un diniego generico. I motivi di ricorso non attingevano tale statuizione, dando per presupposto un disconoscimento correttamente effettuato.
Quanto al terzo motivo, relativo alla presunta irritualità delle notifiche effettuate a mezzo PEC da indirizzi non risultanti da pubblici elenchi, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, oltre che infondato, perché non si confrontava con la decisione impugnata. La Corte d’appello aveva accertato che le notifiche erano state eseguite presso l’indirizzo digitale risultante dal registro delle imprese e che la consegna aveva comunque raggiunto lo scopo, senza che la società ne contestasse la corrispondenza. La società avrebbe inoltre dovuto proporre, se del caso, tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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