La domanda di rivendica del lastrico solare non consente il riesame del merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 21636 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur prospettando formalmente la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richieda in realtà la rivalutazione delle emergenze istruttorie e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile. L’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito non è mai sindacabile in sede di legittimità, né il motivo può risolversi nella mera istanza di revisione del giudizio di fatto o nell’invocazione di una differente lettura delle risultanze probatorie. La valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sono sindacabili in cassazione solo per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La moglie e i figli di un soggetto deceduto convenivano in giudizio la sorella di quest’ultimo, chiedendo l’accertamento della loro esclusiva proprietà sui lastrici solari insistenti su locali locati a terzi e la condanna alla demolizione delle opere ivi realizzate. Gli attori deducevano un accordo verbale in forza del quale i lotti sarebbero rimasti distinti secondo le rispettive proprietà. La convenuta eccepiva l’usucapione e, in via gradata, la lesione di legittima. Il Tribunale rigettava la domanda di rivendica del lastrico, accogliendo quella relativa alla residua zona di terreno e rigettando la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello rigettava entrambi i gravami, integrando la motivazione sul rigetto della rivendica. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di una parte deceduta dopo la sentenza d’appello, in forza del principio di ultrattività del mandato, essendo il ricorso stato ritualmente notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di merito.
Quanto al primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 934 e 948 cod. civ., sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la titolarità esclusiva del lastrico solare, senza considerare le risultanze della CTU. La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, ma ha rilevato come la doglianza, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle emergenze istruttorie e delle risultanze dei titoli di provenienza e della consulenza tecnica. Ha quindi richiamato il principio per cui l’art. 360 cod. proc. civ. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che i giudici di appello avevano puntualmente motivato il rigetto della rivendica, richiamando la situazione di “indefinita comproprietà” delle aree e i dubbi sui titoli di acquisto, che rendevano impossibile concludere per la raggiunta prova dei rigorosi oneri probatori richiesti per l’accoglimento della domanda.
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., è stato rigettato in ragione del confermato rigetto della domanda di rivendica e perché l’ulteriore danno cd. edificatorio, pur quantificato dal CTU, era rimasto indimostrato e non supportato da adeguata allegazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.