Il conflitto di interessi del consigliere notarile invalida l’intera delibera disciplinare (Cass. civ. Sez. 2 n. 22097 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di astensione del componente di un organo collegiale, quale il Consiglio notarile, sussiste in presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, espressione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. La delibera di richiesta di apertura del procedimento disciplinare adottata in violazione di tale obbligo è invalida e l’invalidità si riverbera sugli atti successivi del procedimento, che ne costituiscono presupposto. Il carattere plurimo delle contestazioni disciplinari contenute in un’unica delibera non consente di frazionare artificialmente l’oggetto della stessa, dovendo l’astensione operare con riferimento all’intera richiesta di promozione dell’azione disciplinare.
Il Fatto
Un Consiglio notarile deliberava all’unanimità di richiedere alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di una notaia, formulando sei distinti capi di incolpazione. La professionista, sottoposta a sanzioni disciplinari, proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello, eccependo l’invalidità della delibera per il mancato rispetto dell’obbligo di astensione da parte del Presidente del Consiglio notarile, ritenuto portatore di un interesse personale in relazione ad alcuni degli addebiti contestati, concernenti atti dallo stesso in precedenza rogati.
La Corte territoriale accoglieva il reclamo, annullando la decisione disciplinare per nullità del procedimento derivante dal vizio di costituzione dell’organo deliberante. Avverso tale sentenza, il Consiglio notarile proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la scindibilità delle contestazioni e la legittimità della delibera limitatamente ai capi non affetti dal conflitto di interessi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricondotto la fattispecie all’ambito di applicazione dell’art. 103 del R.D. n. 1326/1914, che sancisce il divieto per i componenti del Consiglio notarile di prendere parte alle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale. Ha precisato, inoltre, che l’effetto del vizio non è circoscritto al potere di annullamento ministeriale, ma si traduce in una invalidità dell’atto idonea a inficiare i successivi passaggi del procedimento disciplinare, costituendo la delibera un presupposto di legittimità dell’azione.
La norma regolamentare è stata interpretata quale attuazione del principio di terzietà e imparzialità, oggi generalizzato dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, che impone l’astensione in presenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, idonee a compromettere l’esercizio imparziale del potere decisionale. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 1603/2025, secondo cui la violazione dell’obbligo inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo e gli atti successivi che vi trovino presupposto, senza necessità di un’impugnazione ad hoc.
Quanto alla tesi del ricorrente circa l’autonomia dei vari capi di incolpazione, il Collegio l’ha ritenuta non persuasiva, evidenziando come l’iniziativa disciplinare avesse ricompreso in un unico contesto le condotte contestate, configurando una delibera con un unico oggetto, ancorché connotato da diverse imputazioni. La presenza di capi per i quali sussisteva il conflittuale interesse del Presidente imponeva pertanto l’astensione sull’intera richiesta, risultando il frazionamento proposto un artificioso costrutto postumo.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità del principio di conservazione dell’atto, non potendo l’atto amministrativo viziato da conflitto di interessi essere salvato nelle sue parti, attesa la natura inscindibile della valutazione deliberativa. Il ricorso è stato, conseguentemente, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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