Sospensione ex art. 6 d.l. 119/2018 inammissibile nel ricorso per cassazione se il termine è già scaduto (Cass. civ. Sez. 5 n. 22105 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 non opera nelle controversie in cui è parte un ente locale, trovando applicazione solo per quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Quanto all’art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018, l’ente territoriale può stabilire l’applicazione della sospensione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte, purché il termine di impugnazione non sia già scaduto. La sospensione disposta con delibera successiva alla scadenza del termine non può operare con effetto interruttivo. Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale è inammissibile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 notificati dal Comune. La Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li respingeva; la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo sussistente il giudicato sulla natura di area fabbricabile del cespite e la sufficienza della motivazione degli avvisi. La società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 18-23 settembre 2019, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta il 2 luglio 2018. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso, negando l’applicabilità della sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso. Ha chiarito che la sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera solo per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di specie la parte è un Comune, con conseguente applicazione del comma 16 della medesima disposizione.
La delibera comunale adottata il 1° aprile 2019 (il 31 marzo era domenica) prevedeva la sospensione dei termini per le controversie definibili, con scadenza tra il 1° aprile e il 31 luglio 2019, limitatamente ai contribuenti che avessero presentato domanda di definizione agevolata. Poiché il termine per l’impugnazione della sentenza era già scaduto il 4 febbraio 2019, la delibera successiva non poteva avere effetto interruttivo.
La Corte ha inoltre respinto la tesi della ricorrente secondo cui la sospensione di cui al comma 16 non si applicherebbe alla fase di legittimità, poiché la Cassazione non appartiene alla giurisdizione tributaria. Ha precisato che la norma si riferisce alle controversie “attribuite alla giurisdizione tributaria”, non agli organi che la compongono; pertanto, il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado riguarda controversie comunque devolute alla giurisdizione tributaria, con conseguente possibile applicazione della sospensione anche in tale fase.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività, restando assorbite le altre questioni, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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