Prelazione agraria e onere della prova: inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione da parte del giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 22697 del 05.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione di specificità e chiarezza delle contestazioni compiuta dal giudice del merito, trattandosi di una quaestio facti rimessa alle sue prerogative. È parimenti inammissibile la censura che, in relazione al requisito della capacità lavorativa della famiglia del retraente, solleciti una rivalutazione del materiale probatorio o la riformulazione del giudizio di prevalenza degli elementi di fatto. La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di riscatto di un fondo rustico, proposta dal proprietario e coltivatore diretto di un fondo confinante ai sensi dell’art. 7 della legge n. 817/1971 e dell’art. 8 della legge n. 590/1965. Il giudice del merito aveva ritenuto non dimostrato il requisito soggettivo del possesso di una forza lavoro familiare idonea alla lavorazione anche del terreno oggetto di prelazione e il mancato superamento del limite del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del prelazionario e della sua famiglia.
La ricorrente per cassazione, quale erede dell’attore originario, ha proposto tre motivi di gravame. Con il primo ha dedotto l’erroneo riparto dell’onere della prova in assenza di specifiche contestazioni; con il secondo ha lamentato la mancata valutazione delle prove testimoniali e documentali; con il terzo ha censurato il rigetto dell’istanza di CTU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la questione sollevata con il primo motivo, sulla chiarezza e specificità delle contestazioni, costituisce una quaestio facti. La valutazione di tali caratteristiche compete esclusivamente al giudice del merito, che le ha considerate chiare e specifiche nell’ambito delle sue prerogative. La censura, pertanto, è stata dichiarata inammissibile in quanto volta a ottenere da parte del giudice di legittimità una preventiva adesione a una diversa valutazione delle contestazioni, non consentita.
Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile: la ricorrente, contestando la congruità dell’apprezzamento delle prove e l’erroneo convincimento formatosi, ha di fatto richiesto una rivalutazione del materiale probatorio e una riformulazione del giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, attività non consentita alla Corte di legittimità, come da precedente citato (Cass., Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021).
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta la valutazione circa l’opportunità di disporla. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della doglianza.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale ha esonerato la Corte dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente e ha determinato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal controricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, oltre al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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