Improcedibilità del ricorso e inefficacia dell’incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23064 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale che radica l’applicazione del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. In tal caso, la parte è onerata, a pena di improcedibilità, del deposito della copia autentica della decisione con la relata di notifica, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c., entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione. Tale dichiarazione non è successivamente revocabile o correggibile, in quanto espressione del principio di autoresponsabilità della parte e attiene a un presupposto processuale indisponibile. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c., diviene inefficace allorché l’impugnazione principale sia dichiarata improcedibile, in base a un’interpretazione logico-sistematica che precede la novella di cui all’art. 3, comma 25, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2005, 2006 e 2007, fondata sull’asserita illegittimità costituzionale della disciplina sull’indeducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte dirette. Avverso il silenzio-rifiuto, la società proponeva ricorso innanzi al giudice tributario provinciale, che accoglieva la sola domanda subordinata, riconoscendo un importo da rimborsare. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, rigettando sia l’appello dell’Amministrazione finanziaria sia quello incidentale della società.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. Entrambe le parti attestavano negli scritti difensivi che la sentenza della CTR era stata notificata il 14 giugno 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso principale. Ha richiamato il consolidato principio per cui, quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, trova applicazione il termine breve di sessanta giorni e sorge l’onere di depositare la copia autentica della decisione con la relata di notifica entro il termine di venti giorni di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. L’inosservanza di tale adempimento comporta la sanzione dell’improcedibilità, che non è superata dalla proposizione del ricorso entro il termine breve né dalla c.d. “prova di resistenza”.
Nel caso di specie, la società, avendo dichiarato l’avvenuta notifica della sentenza in data 14 giugno 2018, era onerata del deposito della copia autentica con relata. Non avendo provveduto, né avendo l’Amministrazione integrato l’incombente nei modi di legge, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha precisato che la dichiarazione di avvenuta notifica, in quanto attestazione di un fatto processuale, manifesta l’autoresponsabilità della parte e non può essere successivamente revocata o corretta.
Quanto al ricorso incidentale, proposto in data 23 ottobre 2018, la Corte lo ha qualificato come tardivo, in quanto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica. Pur non applicabile ratione temporis la modifica dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, la Corte ha dato continuità all’insegnamento nomofilattico per cui l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia quando quella principale sia dichiarata improcedibile, in base a un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento. La società è stata condannata alla rifusione delle spese e all’attestazione per l’ulteriore contributo unificato, non applicabile all’ente pubblico.
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Nota della Redazione
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