Garanzia per difetti di conformità: onere della prova del difetto originario a carico del consumatore dopo il semestre (Cass. civ. Sez. 2 n. 10205 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita di beni di consumo, per i contratti conclusi anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 170 del 2021, decorso il termine semestrale dalla consegna senza che il difetto si sia manifestato, opera la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.: l’onere di provare l’anteriorità del vizio rispetto alla consegna grava sul consumatore. La dichiarazione del venditore circa la riferibilità del malfunzionamento all’hardware del bene e l’offerta di riparazione o sostituzione formulata in sede stragiudiziale non integrano un riconoscimento incondizionato della non conformità originaria, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione della portata confessoria di tali condotte. La valutazione dell’idoneità probatoria degli elementi acquisiti, anche in via presuntiva, attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La consumatrice acquistava da una società uno smartphone al prezzo di € 500,00. Emerso un malfunzionamento dopo circa undici mesi dalla consegna e rifiutato l’intervento in garanzia dal produttore per la previa attivazione del dispositivo, la venditrice, con due comunicazioni PEC, manifestava la disponibilità a subentrare nella garanzia, prima subordinando l’intervento alla consegna e alla verifica dei vizi, poi dichiarando la volontà di procedere alla riparazione o sostituzione nell’ambito di una negoziazione assistita.
La consumatrice conveniva la venditrice dinanzi al Giudice di pace, il quale rigettava le domande per mancata prova dell’anteriorità del difetto. Il Tribunale confermava la decisione, escludendo l’operatività della presunzione semestrale e ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sulla consumatrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo, ha precisato che il contratto concluso nel 2016 è soggetto al testo dell’art. 132 cod. cons. anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 170 del 2021. Tale disciplina, oggi trasfusa nell’art. 135 cod. cons. con l’estensione del termine a un anno, presume l’anteriorità del difetto solo se il vizio si manifesta entro sei mesi dalla consegna. Decorso tale termine, la regola dell’art. 2697 c.c. ripristina l’onere probatorio a carico del consumatore, come già affermato dalle pronunce richiamate.
Quanto al valore delle condotte della venditrice, la Corte ha escluso che la dichiarazione sulla riferibilità del malfunzionamento all’hardware equivalga ad ammissione dell’origine del vizio: essa attesta il malfunzionamento ma non la sua preesistenza alla consegna, potendo essere conseguenza di un fatto sopravvenuto. L’offerta contenuta nella prima PEC era espressamente condizionata alla verifica, mentre quella successiva, pur incondizionata, era inquadrata in un procedimento di negoziazione assistita e si presentava come comportamento compositivo, insuscettibile di essere valutato quale riconoscimento dell’anteriorità del difetto.
La circostanza dell’attivazione anteriore del dispositivo è stata ritenuta astrattamente dotata di valenza indiziaria, ma la sua valutazione, ancorata all’insieme delle risultanze, è stata ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito e quindi dichiarata insindacabile in cassazione. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia pronuncia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., mentre il terzo motivo, concernente la domanda risarcitoria, è rimasto assorbito dal rigetto del primo.
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Nota della Redazione
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