Notifica delle intimazioni di pagamento: nullità per mancate ricerche del messo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23091 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma primo, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida solo se il messo notificatore dimostra di aver svolto ricerche concrete e approfondite volte a stabilire che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel Comune del domicilio fiscale. La semplice dicitura “destinatario sconosciuto” apposta sulla relata, senza l’indicazione delle specifiche attività di ricerca espletate, è insufficiente a comprovare la ricorrenza dei presupposti per l’irreperibilità assoluta. Parimenti, è invalida la notifica ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato con generiche espressioni, impedendo ogni controllo sul suo operato.
Il Fatto
In seguito alla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando la nullità della notifica delle due intimazioni di pagamento intermedie. Queste erano state eseguite dal messo con la procedura per l’irreperibilità assoluta, presso un vecchio indirizzo, nonostante il contribuente si fosse trasferito da anni.
La Commissione Tributaria Regionale, pur annullando parzialmente l’atto per intervenuta prescrizione di alcuni crediti, confermava la regolarità delle notifiche. Il contribuente ricorreva per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso incidentale avverso l’annullamento parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, assorbito quello incidentale. In primo luogo, ha qualificato la doglianza del contribuente come una deduzione di violazione di legge (ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.), sfuggendo così all’eccezione di inammissibilità per doppia conforme, in quanto non si richiedeva un riesame del merito ma una verifica della conformità in diritto della procedura notificatoria.
Esaminando le relate di notifica, la Corte ha rilevato che i messi, dopo un primo accesso infruttuoso e una visura anagrafica che confermava la residenza del contribuente nel luogo indicato, avevano effettuato un secondo accesso allo stesso indirizzo constatando l’irreperibilità e perfezionando la notifica con la procedura semplificata.
Questo modus operandi è stato ritenuto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che richiede al notificante di dimostrare di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più la propria abitazione nel Comune di residenza. La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024) per affermare che non può ritenersi valida la notifica in difetto di evidenze concrete sul compimento di tali ricerche.
Inoltre, la semplice dicitura “sconosciuto” o la sottoscrizione di un modello prestampato con espressioni generiche (Cass. n. 19769/2024 e Cass. n. 14658/2024) sono state considerate insufficienti, in quanto impediscono ogni controllo sull’attività del messo. La CTR si era discostata da questi principi, e la sua decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché proceda a un nuovo esame uniformandosi ai principi espressi e valutando anche i profili di eventuale prescrizione.
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Nota della Redazione
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