Appello tributario: l’omessa critica agli argomenti concorrenti non determina inammissibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 23100 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello ha effetto devolutivo, investendo il giudice del gravame del riesame di tutte le questioni implicate dal capo di decisione censurato, con rinnovazione del relativo giudizio. Ne consegue che l’omessa critica ad uno degli argomenti svolti dal primo giudice, di per sé idoneo a sorreggere la statuizione, non determina inammissibilità del gravame, a differenza di quanto accade per i mezzi di impugnazione limitata come il ricorso per cassazione. Ai fini dell’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è sufficiente la riproposizione delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato complessivamente, siano ricavabili in termini inequivoci, anche per implicito, le ragioni di censura. È invece inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito svolta ad abundantiam dal giudice che si sia già spogliato della potestas iudicandi con una statuizione pregiudiziale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2019, presentando reclamo e successivo ricorso, dopo la mancata adesione all’istanza di autotutela. La Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità dei motivi, pur aggiungendo argomentazioni sull’infondatezza nel merito al fine di regolare le spese di lite. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Richiamando i precedenti di Cass. n. 25608/2021 e Cass. n. 5388/1991, la Corte ha ribadito che l’appello ha effetto devolutivo e che la mancata critica a un argomento concorrente della sentenza di primo grado è irrilevante se riguarda ragioni giuridiche, o liberamente apprezzabile dal giudice del rinvio se concerne ragioni di fatto, non implicando mai l’inammissibilità del gravame.
La Corte ha poi precisato, richiamando Cass. n. 25191/2024, Cass. n. 16516/2024 e Cass. n. 10673/2022, che nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi è soddisfatto dalla riproposizione delle ragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice, quando il dissenso investa l’intera decisione e le censure siano ricavabili dall’atto complessivamente considerato.
Nel caso di specie, i motivi d’appello non potevano essere dichiarati inammissibili, poiché la contribuente aveva prospettato le questioni e riproposto le ragioni del ricorso introduttivo. Ha inoltre rilevato una contraddizione nella sentenza impugnata, che, dopo la statuizione di inammissibilità, si era pronunciata sull’infondatezza nel merito per regolare le spese.
I restanti motivi, riguardanti il merito della disciplina del rimborso e la decadenza dell’Amministrazione dai poteri di accertamento, sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La Corte ha chiarito che, quando il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi con una statuizione pregiudiziale, la parte soccombente non ha l’onere di impugnare le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam, che potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.
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Nota della Redazione
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