Correzione errore materiale per errata identificazione della parte controricorrente (Cass. civ. Sez. 1 n. 23424 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che, all’esito del mancato deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, dispone l’estinzione del giudizio di cassazione e la condanna alle spese in favore delle parti controricorrenti è suscettibile di correzione dell’errore materiale quando la generazione telematica della sua intestazione abbia indicato il controricorrente con una denominazione sociale errata. La correzione, ai sensi dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ., riguarda la parte espositiva del provvedimento e produce i conseguenti effetti sulla parte statuitiva, includendo tra i soggetti a favore dei quali la condanna alle spese è stata pronunciata il soggetto che ha effettivamente depositato il controricorso. Il procedimento di correzione non richiede una pronuncia sulle spese, in ragione della sua natura.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio di cassazione, la Corte aveva formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti. A seguito della mancata presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza, il Presidente aveva disposto l’estinzione del procedimento con decreto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti. Nella generazione telematica dell’intestazione del decreto, una delle società controricorrenti era stata erroneamente indicata con una denominazione diversa da quella risultante dall’atto di controricorso effettivamente depositato. La parte interessata ha segnalato l’errore, sollecitando la correzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte Suprema, investita della questione tramite l’atto di promuovimento d’ufficio, ha rilevato come l’errore nella denominazione della società controricorrente non fosse imputabile alla parte, ma alla procedura di generazione telematica dell’intestazione del decreto. Il provvedimento di estinzione recava, infatti, il riferimento alla società con una denominazione (“Fino 1 Securitisation S.r.l.”) differente rispetto a quella risultante dal controricorso depositato (“FINO 2 SECURITISATION S.r.l.”). Tale discrasia, avendo determinato l’indicazione di un soggetto errato tra i beneficiari della condanna alle spese, integra gli estremi dell’errore materiale.
La Corte ha quindi disposto la correzione dell’errore materiale, sussistendone i presupposti, limitatamente alla parte espositiva del decreto, con i conseguenti effetti sulla parte statuitiva. La correzione ha comportato la sostituzione delle parole “Fino 1 Securitisation Srl” con “FINO 2 SECURITISATION S.r.l.” nell’epigrafe del decreto, includendo così il soggetto corretto tra quelli a favore dei quali la condanna alle spese era stata pronunciata.
In ordine alle spese del presente procedimento di correzione, la Corte ha escluso una statuizione di condanna, richiamando il principio di diritto recentemente enunciato dalle Sezioni Unite (S.U. 29432/2024) in merito alla natura del procedimento di correzione degli errori materiali.
La Corte ha, infine, mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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