Esenzione IMU Forze Armate operante anche per immobile inutilizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 23705 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’autonoma causa di esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l’unico immobile ad uso abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Detta esenzione non è esclusa dal fatto che l’immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio del regime agevolativo, volto a considerare le peculiari esigenze di servizio che impongono una frequente mobilità sul territorio.
Il Fatto
Il contribuente, appartenente alle Forze Armate, era proprietario di un immobile in categoria catastale A/2, dichiarato libero da persone e beni, inutilizzabile e privo di utenze. Dopo aver versato la seconda rata IMU per il 2013, presentava istanza di rimborso, cui seguiva il diniego comunale e un avviso di accertamento per l’IMU 2014. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione, ritenendo l’esenzione subordinata all’assimilabilità dell’immobile all’abitazione principale. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando come la censura riguardasse una questione prettamente giuridica. Ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune, richiamando il principio per cui l’interpretazione delle norme compiuta da un giudice non può costituire limite all’attività esegetica di altro giudice, non essendo riconosciuto nell’ordinamento il principio dello stare decisis.
Nel merito, la Corte ha esaminato il combinato disposto dell’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013. Tale disciplina esenta dall’IMU l’unico immobile posseduto dal personale delle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La Corte ha chiarito che si tratta di un’autonoma e diversa causa di esenzione, non subordinata all’effettivo utilizzo abitativo del bene.
La circostanza che l’immobile fosse privo di utenze e inabitato non osta all’applicazione dell’esenzione. Tali elementi risultano, anzi, coerenti con la ratio della disciplina, che intende favorire il personale militare chiamato a prestare servizio anche in regime di missione in luoghi lontani e per lunghi periodi, per cui la pretesa di continuare a pagare le utenze risulterebbe estranea alla logica dell’agevolazione.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando il Comune alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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