Il principio di non contestazione non si applica alle contestazioni generiche o mal supportate (Cass. civ. Sez. 5 n. 12633 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., si applica esclusivamente ai fatti non specificamente contestati dalla controparte e non anche alle ipotesi in cui la contestazione sia generica o supportata da allegazioni probatorie insufficienti. Nel processo tributario, impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contestato mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo. L’omessa pronuncia su motivi di appello, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non sussiste quando la decisione su un motivo assorbente comporti l’implicito e logico rigetto delle doglianze che da quel motivo dipendano.
Il Fatto
Una contribuente, titolare di un’impresa agricola individuale, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze un avviso di accertamento emesso dal Comune per omessa denuncia TARES relativa all’anno 2013, in relazione a fabbricati rurali. La Commissione rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione, ritenendo infondato il motivo di appello basato sull’avvenuto inoltro di una dichiarazione di ruralità degli immobili, per mancata prova della spedizione e ricezione della stessa.
La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per la mancata applicazione del principio di non contestazione, e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omessa pronuncia su due motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato, rilevando l’improprio richiamo al principio di non contestazione. Tale principio, infatti, opera solo quando i fatti non siano messi in discussione dalla controparte, mentre nel caso di specie il Comune aveva contestato l’esistenza della dichiarazione, negando che vi fosse traccia della lettera nei propri archivi. La contestazione, ancorché non supportata da prove, non poteva essere qualificata come “generica” e tale da integrare gli estremi di una ammissione ex art. 115 cod. proc. civ..
La Corte ha altresì precisato che, nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto all’atto impositivo, già preesistente al giudizio, conformemente al principio espresso da Cass. n. 16984/2023. La censura si risolveva, pertanto, in una contestazione dell’accertamento fattuale e in una sollecitazione alla revisione del merito, preclusa al giudice di legittimità.
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti l’omessa pronuncia su due motivi di appello, la Corte li ha ritenuti infondati e li ha trattati congiuntamente. Le doglianze relative alla mancata applicazione del regolamento comunale e alla non necessità di un rinnovo di denuncia erano tutte incentrate sulla presupposta esistenza e ricezione della dichiarazione del 16 giugno 2005. Avendo la CTR accertato l’insussistenza di tale presupposto, la relativa decisione ha implicitamente e logicamente respinto le ulteriori censure, senza che potesse configurarsi alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
La Corte ha infine escluso la rilevanza delle produzioni relative all’ICI, in quanto non pertinenti alla valutazione di un diverso tributo, e ha rigettato integralmente il ricorso, condannando la contribuente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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