Intestazione fittizia e sequestro preventivo: basta il dolo eventuale dell’interposto (Cass. pen. Sez. 4 n. 967 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. si configura come fattispecie a forma libera, in cui il terzo intestatario risponde a titolo di concorso eventuale ex art. 110 cod. pen. Per la sua punibilità non è richiesto che l’interposto sia animato dal dolo specifico che caratterizza la condotta dell’interponente, essendo sufficiente la consapevolezza della finalità elusiva perseguita da quest’ultimo. In sede di adozione di una misura cautelare reale, l’elemento soggettivo del reato deve essere ravvisato in capo al solo interponente, poiché un’eventuale carenza in capo all’interposto non fa venire meno la sussistenza del fumus del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, aveva inizialmente rigettato l’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del GIP che aveva negato il sequestro preventivo di tre tabaccherie, riconducibili a un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. e formalmente intestate a tre terzi. La Cassazione, con sentenza di annullamento con rinvio, aveva chiarito che per il perfezionamento dell’art. 512-bis cod. pen. non è richiesta la sproporzione patrimoniale o la provenienza illecita delle provviste. Il giudice del rinvio ha quindi disposto il sequestro dei tre complessi aziendali, ritenendoli fittiziamente intestati e gestiti uti dominus dall’indagato. Avverso tale ordinanza, i due terzi intestatari hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza motivazionale sull’elemento soggettivo, l’insussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa e il difetto del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha preliminarmente delimitato l’ambito del sindacato di legittimità, richiamando l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale le ordinanze del Tribunale del riesame sono impugnabili per cassazione solo per violazione di legge. La Corte ha precisato che il sintagma comprende gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, mentre il difetto di motivazione integra la violazione di legge solo se l’apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, come da Sez. U, n. 25932 del 2008.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione centrale relativa all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in capo al terzo intestatario. Rilevato che si tratta di una fattispecie plurisoggettiva impropria, ha affermato che il terzo interposto non deve essere animato dal dolo specifico, che caratterizza esclusivamente l’interponente, essendo sufficiente la consapevolezza del dolo altrui. A sostegno, la Corte ha citato un orientamento consolidato (tra cui Sez. 6, n. 19108 del 2024 e Sez. 2, n. 12732 del 2025), sottolineando che l’interposto risponde a titolo di concorso eventuale ex art. 110 cod. pen.
Con specifico riferimento al sequestro preventivo, la Corte ha statuito che, ai fini dell’emissione della misura, è necessario che l’elemento soggettivo sussista in capo al solo interponente. La carenza del dolo dell’interposto, infatti, non inficia il fumus commissi delicti, rendendo così superfluo un onere motivazionale specifico sul punto. Da ciò deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso, che presupponeva erroneamente la necessità di motivare sul dolo specifico del terzo.
Il secondo motivo, riguardante l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ricordato che, secondo Sez. U, n. 8545 del 2019, tale aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole. Tuttavia, il Tribunale aveva espressamente chiarito che il riconoscimento dell’aggravante era irrilevante ai fini della misura reale, essendo sufficiente il fumus del reato base. Non essendovi un interesse concreto all’impugnazione, il motivo non poteva essere esaminato nel merito.
Quanto al terzo motivo, relativo al periculum in mora, la Corte lo ha ritenuto infondato. Il provvedimento impugnato conteneva una valutazione sufficiente del pericolo, individuato nella potenziale reiterazione di operazioni di cessione degli esercizi commerciali anche in danno di terzi in buona fede. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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