Pericolosità sociale: sindacabilità limitata in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9725 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato, rilevante ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen., costituisce oggetto di apposita valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Tale valutazione deve essere condotta alla luce dei criteri enunciati dall’art. 133 cod. pen., ivi inclusa la gravità del fatto di reato. È inammissibile il ricorso per cassazione che, tramite motivi meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, miri a una rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Civitavecchia, per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2025, aveva confermato la decisione, rideterminando la pena in seguito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla misura di sicurezza personale dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano di cui all’art. 235 cod. pen. In particolare, il ricorrente lamentava l’omessa valutazione specifica della sussistenza della pericolosità sociale, limitata dai giudici di merito alla gravità del reato e a profili fattuali e comportamentali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il ricorso come inammissibile, in quanto basato su motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato è oggetto di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. Una simile valutazione, pur essendo prognostica, non può prescindere dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., che includono anche la gravità del fatto di reato.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente ancorato la propria decisione a quella del giudice di primo grado, valorizzando non solo le specifiche modalità del fatto. Assessments had included i contatti del soggetto con ambienti del narcotraffico e l’assenza di punti di riferimento sul territorio nazionale, circostanze queste che non lasciavano spazio a una prognosi favorevole circa l’astensione da future condotte antigiuridiche.
Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e della mancanza di elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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