Mancata disamina della memoria difensiva vizia la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. 1 n. 10008 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di misure cautelari, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione, a condizione che la relativa doglianza si traduca in specifiche contestazioni idonee a scalfire il costrutto argomentativo del provvedimento. L’ordinanza del tribunale del riesame che confermi la misura non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per l’ordinanza genetica. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come indagato postula l’esistenza di precisi e conosciuti indizi di reità prima dell’escussione, non rilevando i sospetti personali dell’interrogante. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. può essere superata solo attraverso la valutazione di elementi concreti, escluso ogni automatismo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, gravemente indiziato di associazione per delinquere aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ed estorsione. Le indagini avevano delineato un’organizzazione dedita al rilascio di falsi nulla osta per l’ingresso di cittadini stranieri, con canali dedicati all’individuazione di clienti e alla fornitura di false richieste di assunzione. L’indagato, dipendente di uno studio legale e fratello di un esponente di spicco di un clan camorristico, sarebbe stato impiegato per il recupero dei crediti dell’associazione, spendendo la forza intimidatrice del clan.
Il ricorrente, tramite i difensori, proponeva ricorso per cassazione deducendo otto motivi, tra cui la mancata valutazione della memoria difensiva, il difetto di autonoma valutazione degli indizi, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di un collaboratore, l’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari con riferimento al decorso del cosiddetto “tempo silente”.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, esaminando analiticamente ciascun motivo. Con riguardo al primo, ha ribadito che l’omessa valutazione di una memoria difensiva in sede di riesame non configura una nullità, ma può rilevare solo se la parte indichi specificamente quali argomenti pretermessi fossero idonei a inficiare l’impianto motivazionale. Nel caso di specie, la doglianza è stata giudicata generica, non avendo il ricorrente illustrato la portata dimostrativa delle argomentazioni difensive non esaminate.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’obbligo di autonoma valutazione imposto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente l’ordinanza genetica, funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente e quello giudicante. Per il giudice del riesame, invece, possono farsi valere solo i vizi della motivazione assente o apparente. Il rinvio – per relationem o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero resta consentito, purché dall’atto emerga il giudizio critico del giudice.
Sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto che aveva collaborato alle attività criminose senza essere mai stato indagato, la Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 23868 del 2009, secondo cui tale sanzione postula che, prima dell’escussione, risultino a carico del dichiarante indizi non equivoci di reità, conosciuti dall’autorità procedente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un collegamento tra il fatto contestato e quello per cui il dichiarante sarebbe stato indagabile, sicché le sue dichiarazioni restano utilizzabili.
In ordine ai motivi concernenti gli indizi di colpevolezza, la Corte ha ribadito il limitato sindacato demandato al giudice di legittimità, che non può sovrapporre la propria valutazione a quella del merito. Ha escluso vizi di motivazione laddove il contributo dell’indagato all’associazione e all’attività estorsiva sia stato descritto con puntuale richiamo agli elementi indiziari, inclusa la spendita del cognome con la consapevolezza del suo valore intimidatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo concernente l’aggravante delle più persone riunite per carenza di interesse, non incidendo tale circostanza sull’an o sul quomodo della custodia.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo relativo all’attualità delle esigenze cautelari, osservando che la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è vinta dal mero decorso del “tempo silente”, essendo il reato associativo contestato in permanenza e non essendo intercorso un apprezzabile intervallo tra l’interruzione del rapporto lavorativo e l’emissione della misura.
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Nota della Redazione
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