L’insindacabilità del merito in Cassazione non esclude la valutazione sulla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15767 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risultanze processuali e la scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere il convincimento del giudice di merito costituiscono un potere discrezionale che non può essere sindacato in sede di legittimità, ove la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua, logica e priva di contraddizioni. Il ricorso per cassazione che, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, tenda in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o un differente apprezzamento dell’attendibilità delle fonti di prova, è inammissibile, in quanto estraneo al sindacato demandato al giudice di legittimità. La determinazione della pena, sia per la scelta della pena base sia per la quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo B) dell’imputazione, relativo a una condotta di furto di uno zaino e al successivo utilizzo delle carte di credito in esso custodite. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza: con il primo, contestava la correttezza della motivazione relativa all’affermazione di responsabilità, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova; con il secondo e il terzo, deduceva la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l’eccessivo aumento della pena conseguente alla continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), secondo cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, né può saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata attraverso un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Ha quindi ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del merito, e non già a far valere un effettivo vizio della motivazione.
Ha poi rilevato che la Corte territoriale, alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, aveva esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa — ritenute pienamente attendibili e riscontrate da ulteriori risultanze — e la strettissima contiguità temporale tra la condotta di furto dello zaino e l’utilizzo delle carte di credito, circostanza dimostrativa della riconducibilità dei fatti al medesimo autore. La motivazione è stata pertanto ritenuta esente dai vizi dedotti.
Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi al trattamento sanzionatorio, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando il consolidato principio (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01) secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nel caso di specie, l’onere argomentativo era stato adeguatamente assolto con il riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, indicati come dimostrativi della consuetudine al reato e dell’assenza di freni inibitori.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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