Omessa motivazione sulle pene sostitutive e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 16214 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da vizio di motivazione il provvedimento che non dia conto della memoria tempestivamente depositata ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale sia stata richiesta l’applicazione delle pene sostitutive, dovendosi ritenere la motivazione ivi omessa. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente al punto, affinché il giudice provveda nell’ambito della propria piena discrezionalità. La declaratoria di inammissibilità delle restanti doglianze, in quanto reiterative dei motivi di appello e prive di confronto con la motivazione impugnata, determina l’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi dell’11/07/2019 che, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione in ordine alle richieste formulate con memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen., volta a ottenere l’applicazione delle sanzioni sostitutive entrate in vigore medio tempore rispetto al giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Tali censure risultavano integralmente reiterative dei motivi di appello, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che versate in fatto. I giudici di merito avevano, con percorso logico e argomentato, ricostruito gli elementi emersi a carico del ricorrente, escludendo la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., negando le circostanze attenuanti generiche e la continuazione con le altre condotte evocate.
Il primo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. Dalla consultazione degli atti e dalla puntuale allegazione della parte è emerso che, con memoria tempestivamente depositata, era stata formulata istanza per accedere all’applicazione delle pene sostitutive. Tale memoria e la relativa istanza non risultavano, tuttavia, prese in considerazione nella motivazione della decisione impugnata, configurandosi sul punto una motivazione omessa.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, affinché la Corte d’appello provveda sul punto nell’ambito della propria piena discrezionalità. In ragione della declaratoria di inammissibilità del resto del ricorso, è stata conseguentemente affermata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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