Minaccia con coltello e prova di resistenza sulle dichiarazioni inutilizzabili (Cass. pen. Sez. 5 n. 12227 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dedotta inutilizzabilità di dichiarazioni rese da imputati di reato probatoriamente connesso non determina automaticamente la nullità della sentenza, potendo al più incidere sulla tenuta motivazionale del ragionamento probatorio. In tal caso, anche nel giudizio di legittimità, è necessario ricorrere alla cd. prova di resistenza, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti. È pertanto inammissibile, in quanto generico, il ricorso per cassazione che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività. Quanto all’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., la sanzione dell’inutilizzabilità riguarda l’omesso avvertimento che, rispondendo su fatti concernenti la responsabilità di altri, il dichiarante assumerà la veste processuale di testimone, e non anche l’omessa indicazione delle conseguenze giuridiche di tale assunzione, indicate nella formula di cui all’art. 497, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975 e per il delitto di minaccia aggravata, per avere brandito un coltello contro gli addetti alla sicurezza di una discoteca pronunciando frasi minacciose. In appello, dichiarata la prescrizione per il reato di porto abusive d’arma, la pena era stata rideterminata per il solo residuo reato. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, imputati di reato connesso, che sarebbero stati escussi senza il prescritto avviso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto le censure relative alla ricostruzione fattuale, ritenendole aspecifiche e rivalutative del compendio probatorio, nonché infondata la doglianza concernente la mancata correlazione tra imputazione e sentenza, atteso che l’assoluzione per la rissa non escludeva la sussistenza della lite tra avventori, presupposto della minaccia. Quanto alla mancata acquisizione di documenti e alla rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ha richiamato il principio per cui il diritto alla prova implica il potere del giudice di merito di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità.
Con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso, la Corte ha osservato che, anche a voler prescindere dalla genericità del motivo, la doglianza era infondata. L’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. impone l’avviso che, rispondendo su fatti riguardanti la responsabilità di altri, il dichiarante assumerà la veste di testimone, ma non anche l’avvertimento circa le conseguenze di tale assunzione, che sono invece indicate nella formula di impegno prevista dall’art. 497, comma 2, cod. proc. pen. Dalla lettura dei verbali, il primo Giudice aveva ritualmente ammonito i testi ai sensi di quest’ultima disposizione.
Quanto alle censure relative alla prova del danno morale e alla dosimetria della pena, la Corte le ha ritenute infondate, richiamando il consolidato principio per cui la quantificazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa e la motivazione della pena, se contenuta in fascia medio-bassa, non richiede una specifica indicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Ha infine dichiarato manifestamente infondata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della condanna al risarcimento, essendo l’art. 612 cod. proc. pen. applicabile solo in pendenza del ricorso.
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Nota della Redazione
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