Truffa: l’inadempimento contrattuale dedotto per la prima volta in Cassazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 18143 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché propone una questione nuova, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di legge per non avere il giudice di appello ricondotto il fatto alla diversa fattispecie del mero inadempimento contrattuale o dell’insolvenza fraudolenta, qualora tale profilo non sia stato devoluto con l’atto di gravame. Il giudice di legittimità, infatti, non può essere investito di censure non prospettate nei precedenti gradi di giudizio. La valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di merito, se immune da travisamento per invenzione o falsificazione della prova, non è sindacabile in Cassazione, ove la ricostruzione fattuale e l’apprezzamento del contributo causale del concorrente risultino sorretti da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato due imputati responsabili, in concorso tra loro, del delitto di truffa, avendo questi ultimi ritirato un buffet destinato a una festa di compleanno presso un esercizio commerciale, senza corrisponderne il prezzo, facendo leva su un nome fittizio e su false rassicurazioni. La Corte territoriale riconosceva le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e determinava la pena per ciascuno in un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse del primo imputato. Con il primo motivo, la difesa sosteneva la natura di mero inadempimento contrattuale o, al più, di insolvenza fraudolenta della condotta contestata, escludendo la sussistenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa. Sul punto, la Corte ha rilevato come l’atto di appello contenesse solo un generico accenno a tale qualificazione, sviluppando deduzioni esclusivamente incentrate sull’estraneità dell’imputato alla condotta criminosa. Correttamente, pertanto, il giudice di merito non si era pronunciato sul profilo della sussistenza materiale della truffa, sicché la relativa doglianza, formulata per la prima volta in sede di legittimità, si appalesa inammissibile in quanto questione nuova.
Con il secondo motivo, la difesa lamentava un travisamento della prova per invenzione o falsificazione, contestando la ricostruzione del concorso dell’imputato nel reato. La Corte ha respinto la censura, rilevando che essa costituiva una pedissequa reiterazione delle doglianze già disattese in appello e che, nella sostanza, mirava a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Il giudice di merito aveva, infatti, illustrato gli elementi fattuali — quali la presentazione sotto falso nome della coimputata, il successivo intervento dell’imputato qualificatosi come incaricato della sedicente Alessia, il caricamento della merce in auto e l’allontanamento senza pagamento — desumendo da tali circostanze la piena condivisione dell’artificiosa sostituzione di persona e il concreto contributo causale. La Corte ha ritenuto tale ricostruzione immune da vizi logici, nonché coerente con il contenuto della testimonianza della persona offesa.
Anche il ricorso proposto nell’interesse della seconda imputata è stato dichiarato inammissibile. Con un primo motivo, la difesa eccepiva la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha reputato la censura manifestamente infondata, condividendo l’argomentazione del giudice di merito che aveva escluso l’irrisorietà dell’offesa — pari a euro 600,00 — e aveva ravvisato la condizione ostativa dell’abitualità del comportamento, in ragione delle pregresse condanne per reati della stessa indole e di un’ulteriore condanna per furto intervenuta successivamente al fatto. La motivazione è risultata conforme ai principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016 in materia di applicabilità della causa di non punibilità.
Con il secondo motivo, la difesa censurava la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego di pene sostitutive. La Corte ha disatteso entrambe le doglianze. Quanto alla recidiva, ha ritenuto la motivazione del giudice di merito conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, avendo il collegio territoriale valorizzato i precedenti penali specifici e la natura predatoria della condotta, espressione di accresciuta pericolosità sociale. Quanto alla sostituzione delle pene detentive brevi, la Corte ha ricordato che tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, da condursi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., e che il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.