L’arresto in quasi flagranza è valido anche con segnalazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19240 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di quasi flagranza, che legittima l’arresto ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Tale percezione può derivare non soltanto dalla diretta constatazione della condotta illecita, ma anche dal rinvenimento sulla persona dell’indiziato di “cose o tracce” inequivocabilmente rivelatrici della recente commissione del delitto e della diretta riferibilità del reato all’arrestato. L’inizio dell’azione di polizia su segnalazione della persona offesa non esclude, di per sé, la configurabilità della quasi flagranza qualora l’intervento avvenga in un contesto di stretta contiguità temporale con la condotta, ancorché la vittima si sia allontanata per procurarsi il denaro richiesto.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze non convalidava l’arresto di due soggetti, eseguito da agenti della Polizia di Stato in flagranza del reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ritenendo l’azione effettuata al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 382 cod. proc. pen.; rigettava, inoltre, l’istanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, disponendo l’immediata liberazione degli indagati. Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati in quanto logicamente connessi. Il Tribunale aveva correttamente individuato i principi giurisprudenziali in materia, ma non li aveva coerentemente applicati al caso concreto. In particolare, il giudice del merito aveva valorizzato due profili per escludere la quasi flagranza: la circostanza che l’arresto fosse avvenuto sulla base delle informazioni rese dalla vittima e la presunta assenza di “cose o tracce” rivelatrici.
La Corte ha precisato che, se è condivisibile il principio per cui non ricorre la quasi flagranza quando l’inseguimento inizi solo dopo la denuncia della persona offesa, tale condizione sussiste invece quando l’azione di polizia si fonda sull’immediata percezione di elementi obiettivi. Nel caso di specie, gli agenti avevano rinvenuto nel possesso degli indagati l’utenza telefonica da cui la vittima era stata contattata per la richiesta estorsiva e il cellulare sottratto alla persona offesa.
Tali elementi costituivano “cose o tracce” inequivocabilmente rivelatrici della recente commissione del delitto e del suo diretto collegamento con gli arrestati. Inoltre, l’intervento degli agenti era avvenuto mentre la vittima si allontanava per prelevare il denaro preteso, circostanza che conferma la sussistenza di un contesto di stretta contiguità temporale tra la condotta e l’azione di polizia; la giurisprudenza di legittimità ha esteso tale arco temporale anche ad alcune ore dalla commissione del reato.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo che l’arresto fosse stato legittimamente eseguito.
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Nota della Redazione
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