Reddito di cittadinanza: specialità dell’omessa informazione sull’indebita percezione (Cass. pen. Sez. III n. 21158 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Tra il delitto di omessa o falsa comunicazione di informazioni dovute per il conseguimento del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. sussiste un rapporto di specialità che preclude il concorso di reati e impone l’applicazione della sola disposizione speciale. La fattispecie della legge speciale, reato di pericolo concreto a dolo specifico che anticipa la punizione del mendacio dichiarativo, assorbe l’intero disvalore del fatto e rende operativo il principio di cui all’art. 15 cod. pen. L’art. 316-ter cod. pen. non può essere assunto a tertium comparationis nel giudizio di ragionevolezza sul diverso trattamento sanzionatorio, perché le disparità di pena costituiscono ragione sistematica della prevalenza della norma speciale. Ne segue l’annullamento senza rinvio della condanna per il reato satellite.
Il Fatto
Con sentenza del 16 febbraio 2024, il G.U.P. del Tribunale di Bari condannava l’imputato a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e per il reato di cui agli artt. 81 e 640-bis cod. pen., per aver indotto in errore i funzionari dell’INPS e ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11 aprile 2025, qualificava i fatti del secondo capo ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. e rideterminava la pena in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’insussistenza del dolo specifico per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019; la violazione del ne bis in idem sostanziale e del principio di specialità; l’omessa motivazione sull’art. 131-bis cod. pen.; l’illegittimo trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, ribadendo che, in tema di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore sui requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen. L’omissione informativa riguardava, infatti, un elemento di facile comprensione — le condanne ostative riportate dal dichiarante — privo di connotati di cripticità, e non poteva invocarsi l’ignoranza inevitabile della legge penale.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra le due fattispecie, richiamando l’orientamento inizialmente espresso da Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, che aveva ravvisato un rapporto di specialità assistito da chiare ragioni sistematiche. Su questa linea si collocano Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno e Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, Lo Piccolo, secondo cui il reddito di cittadinanza costituisce un beneficio assistenziale alla persona, non ascrivibile alle erogazioni pubbliche funzionali al sostegno degli operatori economici.
Di contrario avviso, Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya aveva affermato il concorso materiale, e Sez. 3, n. 10277 del 13/01/2026, Spinelli e Sez. 3, n. 16883 del 23/04/2026, Di Rocco avevano sostenuto la specialità bilaterale, escludendo l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. sulla scia di Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta.
Il Collegio ha ritenuto di riaffermare l’orientamento inizialmente espresso dalla stessa Sezione. Entrambe le fattispecie sanzionano il mendacio dichiarativo ovvero l’omessa comunicazione di informazioni dovute, con limiti edittali marcatamente differenziati, e il legislatore ha delegato all’interprete la risoluzione del confine tra le due disposizioni. In presenza di più previsioni penali che disciplinano la stessa condotta, va applicata la sola disposizione speciale, eliminando la duplicità di sanzioni e il sovraccarico sanzionatorio che contrasta con il principio di personalità e proporzionalità della responsabilità penale. La cornice sanzionatoria dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 consente l’adeguamento della pena alla diversa gravità del fatto e costituisce la ragione dell’operatività del principio di specialità. Le due norme, del resto, tutelano la medesima gestione delle risorse statali.
Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la richiesta di particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono tale valutazione, e il ricorso non ha allegato elementi specifici idonei a superare la reiterazione della condotta e l’entità delle somme percepite. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato quanto alle circostanze attenuanti generiche, mentre la doglianza sull’aumento per la continuazione è rimasta assorbita. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste, con eliminazione del relativo aumento di pena e rideterminazione della pena per il residuo reato in anni uno e mesi quattro di reclusione.
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Nota della Redazione
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