Foglio di via obbligatorio: disciplina applicabile e disapplicazione nel giudizio penale (Cass. pen. Sez. VII n. 21252 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la legittimità del foglio di via obbligatorio e la conseguente sussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 devono essere valutate con riferimento alla normativa vigente all’epoca di commissione del fatto e di emissione del decreto questorile. La modifica introdotta dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 123/2023, conv. in legge n. 159/2023, che ha soppresso l’obbligo di rientro nel luogo di residenza e qualificato la violazione come delitto, è palesemente meno favorevole e non può trovare applicazione retroattiva, in ossequio all’art. 2, quarto comma, cod. pen. Il giudice penale è tenuto a disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo, con conseguente dichiarazione di insussistenza del reato, ma la sola indicazione della residenza anagrafica soddisfa i requisiti di legittimità, salvo prova contraria del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore nel luglio 2020, con cui gli era stato ordinato il rimpatrio nel Comune di abituale dimora.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inesistenza giuridica del provvedimento questorile per mancanza dell’obbligo di rientro e censurando il trattamento sanzionatorio. La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che le prescrizioni imposte dal questore non corrispondessero alla fattispecie tipica all’epoca vigente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via, la cui mancanza determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo.
Tale principio, osserva il Collegio, appare superato dalla modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 123/2023, conv. in legge n. 159/2023, che ha modificato l’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 qualificando la violazione come delitto e ha riscritto l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, sopprimendo l’obbligo di rientro. La nuova disciplina, però, è palesemente meno favorevole rispetto a quella vigente all’epoca dei fatti. Pertanto, in applicazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., la sussistenza del reato e la legittimità del foglio di via devono essere valutate con riferimento alla normativa all’epoca vigente.
La Corte ribadisce quindi la sindacabilità del foglio di via da parte del giudice penale, trattandosi di atto amministrativo che deve rispettare le forme prescritte. Il giudice è tenuto a disapplicare il provvedimento illegittimo, con conseguente dichiarazione di insussistenza del reato, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso concreto, il provvedimento questorile conteneva la precisa indicazione del luogo di residenza del destinatario, ordinandogli il rimpatrio nel Comune di abituale dimora. L’indicazione della residenza anagrafica è astrattamente idonea a soddisfare i requisiti di legittimità, costituendo un indicatore della dimora abituale superabile da prova contraria. Il ricorrente, tuttavia, nulla di concreto ha opposto in punto di non coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, limitandosi ad affermazioni generiche, smentite dagli atti di causa.
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché introduce per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, riguardando punti ormai sottratti al sindacato in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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