Confisca per equivalente e omesso versamento IVA nel concorso di persone (Cass. pen. Sez. III n. 26081 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall’ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria. Ove detti reati risultino commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più autori delle condotte. Nel reato di omesso versamento dell’IVA, la colpevolezza non è esclusa dalla crisi di liquidità alla scadenza del termine, salvo che sia dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, condannandolo a sei mesi di reclusione. Ha inoltre disposto la confisca del profitto del reato, pari a 531.322,00 euro, anche per equivalente, nella disponibilità degli imputati.
Secondo l’accertamento di merito, l’imputato, quale rappresentante di fatto della società cooperativa, in concorso con l’amministratore di diritto, avrebbe omesso di versare l’IVA dovuta per il periodo d’imposta 2019, in base alla dichiarazione del 2020, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto del periodo successivo, ossia entro il 28 dicembre 2020. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: elemento soggettivo, confisca e trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama i principi consolidati in tema di colpevolezza per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000: la crisi di liquidità del debitore alla scadenza non esclude la colpevolezza, a meno che non sia dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. L’inadempimento può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’omesso versamento riguarda il periodo d’imposta 2019 e la condotta si è perfezionata il 28 dicembre 2020. L’annullamento delle compensazioni per i crediti relativi a spese di ricerca e sviluppo è avvenuto solo il 25 novembre 2021, con dichiarazione integrativa, e ha riguardato esclusivamente i debiti previdenziali. Gli effetti di tale annullamento si sono verificati undici mesi dopo la consumazione del reato. Il credito “auto-annullato” non è mai stato utilizzato per compensare debiti IVA e ha evitato esborsi finanziari ad altro titolo nel periodo rilevante.
Sul secondo motivo, la Corte applica i principi affermati dalle recenti decisioni di Sezione: la confisca per equivalente a carico della persona fisica distinta dall’ente beneficiario del profitto assume natura sanzionatoria e punitiva, superando la mera ablazione dell’ingiusto vantaggio. In caso di concorso nell’interesse della persona giuridica, il vincolo può colpire indifferentemente uno o più correi, entro il limite del profitto conseguito dall’ente, stante la struttura del profitto consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che di regola non consente di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun concorrente. Fermo restando il divieto di duplicazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la pena base è stata fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata quantificata in misura prossima al massimo consentito e la riduzione per il rito è stata applicata nella misura fissa di un terzo. Gli scostamenti sono stati giustificati dall’entità dell’imposta evasa, superiore al doppio della soglia di punibilità, e dall’esistenza di precedenti penali. Le censure non evidenziano vizi logici, ma propongono una diversa lettura degli elementi acquisiti, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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