Condanna per stupefacenti ostativa al rinnovo del permesso senza accertamento di pericolosità (TAR Puglia n. 1190 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna irrevocabile, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 integra una causa automaticamente ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 26, comma 7-bis del medesimo decreto non richiedono alcun accertamento in concreto della pericolosità sociale: il legislatore ha operato a monte una valutazione presuntiva, correlata alla tipologia di reato e all’oggetto della tutela penale. La valutazione comparativa dei vincoli familiari e della durata del soggiorno opera solo nei casi espressamente previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non invocabili in assenza di legami familiari documentati o di condizioni di particolare vulnerabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino al 22.11.2019. Nell’agosto 2020 presentava domanda di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, con contestuale istanza di conversione del titolo.

La Questura competente respingeva l’istanza nell’aprile 2021, rilevando a carico dell’interessato una sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile nel gennaio 2019, per trasporto illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento intimava altresì allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo l’omesso giudizio di pericolosità sociale e l’assenza di pericolosità nel caso concreto. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 510/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, trattando unitariamente i motivi di ricorso. Il punto centrale è la natura dell’automatismo ostativo previsto dalla normativa in materia di immigrazione.

Il Tribunale richiama l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per reati in materia di stupefacenti o per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. A ciò si aggiungono l’art. 5, comma 5, e l’art. 26, comma 7-bis del medesimo decreto. Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, la disposizione non esige l’accertamento in concreto della pericolosità: il legislatore ha già effettuato la valutazione in via presuntiva.

Il Collegio respinge la tesi secondo cui la Corte costituzionale n. 172 del 2012 avrebbe sconfessato l’uso di criteri di pericolosità presunta. Tale pronuncia ha dichiarato illegittima una disposizione diversa, relativa alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, e limitatamente ai reati per cui è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. La Corte costituzionale n. 148 del 2008 ha invece ritenuto compatibili con la Costituzione le norme che vietano la permanenza per il solo fatto della commissione di determinati reati, salvo ragioni umanitarie e solidaristiche. La Corte costituzionale n. 202 del 2013 ha giustificato l’automatismo nel bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della vita familiare.

Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui l’incostituzionalità della presunzione, con riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, trova ragione nella lieve entità che caratterizza i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione. Nel caso esaminato la condanna non riguarda un fatto di lieve entità, sicché la valutazione dell’Amministrazione risulta corretta e congrua.

Quanto all’art. 5, comma 5, ultimo capoverso, che impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, il Collegio esclude la sua applicabilità: il ricorrente non ha documentato legami familiari con soggetti residenti in Italia né altre condizioni di particolare vulnerabilità. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per giustificati motivi legati alle condizioni personali e sociali del ricorrente, e con conferma del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Tutte le 154 sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *