Ottemperanza al giudicato Pinto e spese eseguibili dal Commissario ad acta (TAR Calabria n. 1386 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la rituale richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, impone di affidare al Commissario ad acta non solo il pagamento delle somme del titolo, ma anche quello delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia. Tale soluzione evita un secondo giudizio di ottemperanza e assicura la completa definizione della res contenziosa in un’unica battuta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione ex lege Pinto, oltre interessi.
Il ricorrente rappresenta di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza esito. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica preliminarmente che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi il perfezionamento della fattispecie: la richiesta di pagamento è stata inviata e sono decorsi i sei mesi previsti dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Nel giudizio di ottemperanza è l’amministrazione a dovere provare l’avvenuta esecuzione: la mancata costituzione e la totale inerzia confermano la fondatezza della domanda.
Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme del titolo, degli interessi legali dalla pubblicazione del titolo e delle spese ulteriori documentate, nel termine di sessanta giorni. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta, dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
La parte più significativa della decisione riguarda le spese processuali. Il Collegio liquida € 552,00 oltre accessori, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Stabilisce poi che, in caso di mancata refusione, al pagamento provveda il medesimo Commissario.
A sostegno di tale scelta la sentenza adduce il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il buon andamento, che sconsigliano di imporre alla parte un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama anche l’art. 95 cod. proc. civ. e l’art. 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione. Il ricorso è quindi accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata