Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1592 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 senza che l’amministrazione abbia provveduto, l’inerzia della p.a. legittima l’actio iudicati e il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in favore di ciascuno, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.

La parte ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001; dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. I deducenti hanno quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo rivede la propria precedente giurisprudenza. Ritenendo superato l’orientamento che imponeva anche per tali titoli la notificazione del titolo esecutivo e l’attesa del termine dilatorio, richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423: per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti gli adempimenti previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Accertato il decorso dei sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il collegio dichiara il gravame fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ordina al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che su istanza di parte provvederà all’esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione resistente sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il collegio precisa che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato. A fondamento richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio di ottemperanza, e il buon andamento dell’azione amministrativa. Sul piano comparativo osserva che nell’espropriazione forzata l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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