Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1610 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di condanna ex legge n. 89/2001, il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione provvede anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, non essendo configurabile un secondo giudizio esecutivo per la loro riscossione. Tale soluzione discende dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e da ragioni di economia processuale, che impongono la completa attuazione del dictum di ottemperanza in unica battuta. Nel silenzio del codice del processo amministrativo sulle modalità di corresponsione delle spese, la liquidazione segue i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto di accoglimento emesso ai sensi della legge Pinto, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale in favore dei primi due ricorrenti e di onorario e spese in favore del difensore distrattario. L’amministrazione intimata, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.

I ricorrenti hanno dedotto l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti; la parte ha inviato la richiesta di pagamento e sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma; l’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale ritualmente notificato. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di inutile scadenza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che agirà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

La parte più innovativa della decisione riguarda le spese. Il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e ha previsto che, in caso di mancata refusione, provveda il commissario nel medesimo termine.

A sostegno di tale scelta il Tribunale ha richiamato il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio di ottemperanza, il buon andamento dell’amministrazione e l’analogia con l’espropriazione forzata, dove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore con soddisfacimento in prededuzione. Il ricorso è stato accolto con condanna alle spese in favore del difensore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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