Ordinanza sindacale contingibile e urgente illegittima senza prova della legittimazione passiva (TAR Puglia n. 192 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 presuppongono una situazione di pericolo effettivo non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, accertata mediante un’istruttoria adeguata e una congrua motivazione, dovendosi altrimenti giustificare la deroga al principio di tipicità. Il potere sindacale non può essere esercitato nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva: l’obbligo di manutenzione dell’opera pubblica grava sul Comune proprietario. L’affidamento della gestione a un terzo esige un formale provvedimento pubblicistico; un affidamento meramente di fatto non è idoneo a trasferire l’onere. In difetto di prova liberatoria del Comune, l’ordinanza che intima la bonifica all’ente non proprietario è illegittima e va annullata.
Il Fatto
L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ricorreva per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 54 del 7.9.2022, con cui il Sindaco del Comune di Alliste le aveva intimato, ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, di eseguire entro trenta giorni opere di bonifica e risanamento di un’area in cui insiste un impianto di fitodepurazione, caratterizzato da liquami in superficie, insetti e odori sgradevoli.
L’ente ricorrente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l’impianto costituisse opera pubblica realizzata e gestita dal Comune, e l’assenza dei presupposti di legge del potere di ordinanza. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza delle censure. In sede cautelare la Sezione sospendeva l’efficacia del provvedimento e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Muove dalla ricostruzione generale dell’istituto: le ordinanze di necessità e urgenza costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, attivabile quando gli strumenti ordinari si rivelino inutili, e richiedono situazioni non tipizzate di pericolo effettivo o potenziale.
I presupposti di contingibilità e urgenza devono trovare sostegno in un’istruttoria adeguata e in una motivazione congrua, idonee a giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il potere del Sindaco esige in ogni caso una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (Cons. Stato Sez. V n. 9761 del 2023; TAR Campania Sez. VI n. 4957 del 2023).
Su questa base il Collegio rileva che la presenza di liquami, insetti e cattivi odori è dovuta al malfunzionamento dell’opera pubblica comunale, il cui proprietario è per legge deputato alla manutenzione. Il Comune resistente non ha fornito alcuna prova liberatoria circa il possibile affidamento formale della gestione a soggetti terzi. Non è condivisibile, pertanto, la tesi dell’affidamento di fatto all’ente ricorrente, prospettata in discussione orale: l’amministrazione non può affidare un bene o servizio pubblico senza il rispetto delle regole pubblicistiche, né in difetto di un formale provvedimento o atto scritto, mai esibito in giudizio.
In assenza di prova della legittimazione passiva dell’ente ricorrente e dei presupposti dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, l’ordinanza impugnata è illegittima e viene annullata. Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96 c.p.c., non essendo emersa mala fede o colpa grave del Comune. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.