Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e risarcimento (TAR Trentino-Alto Adige n. 196 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo che abbia già esaurito i propri effetti è inammissibile per difetto di interesse, ma ciò non impedisce l’esame della domanda risarcitoria proposta in cumulo, che il giudice deve scrutinare nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il potere del Questore di sospendere la licenza ex art. 100 TULPS è connotato da ampia discrezionalità, poiché la clausola di chiusura della norma (“comunque costituisca un pericolo”) è fortemente indeterminata. Ne consegue che la colpa dell’amministrazione può configurarsi solo in caso di esercizio del potere in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza, proporzionalità e ragionevolezza. La presunzione di colpa non opera automaticamente e grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’illecito. La domanda risarcitoria è infondata se il danno è solo stimato e privo di supporto documentale. L’omessa attivazione della tutela cautelare concorre alla produzione del danno evitabile ex art. 30, comma 3, c.p.a. e art. 1227 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente conduceva una sala da ballo in Bolzano. Il Questore ne dispose la sospensione dell’autorizzazione ex art. 100 TULPS con contestuale chiusura, a seguito di ripetuti episodi di violenza verificatisi nel locale e nelle adiacenze. Un primo provvedimento venne impugnato con ricorso, un secondo con motivi aggiunti.
Poiché entrambe le misure avevano esaurito i loro effetti, la ricorrente chiese l’annullamento al solo fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e d’immagine. L’Amministrazione eccepì l’inammissibilità per difetto di interesse e, nel merito, contestò la pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sul mancato accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e sull’assenza di domanda cautelare. Ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, secondo cui l’accertamento di legittimità in funzione risarcitoria si pone in contraddizione logica con la domanda di risarcimento già proposta, restando assorbito dall’esame di quest’ultima. La mancanza di istanza cautelare rileva solo ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
Ha invece accolto l’eccezione di difetto di interesse sulla domanda di annullamento: è principio generale che sia inibito l’annullamento di atti con effetti esauriti. Nel merito, ha ritenuto i provvedimenti immuni dalle censure, poiché la ricorrente non aveva contestato la mancata segnalazione alle Forze dell’Ordine e il ricorso a forme di coazione fisica, in violazione dell’art. 3, commi 7-13, legge n. 94/2009 e del D.M. 6.10.2009.
Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando anzitutto elemento soggettivo e prova del danno. Ha escluso la colpa dell’amministrazione: la norma attribuisce un elevato grado di discrezionalità e la situazione di fatto era complessa, con accertamenti sommari dovuti all’urgenza. Ha richiamato Cons. Stato n. 102 del 2025 e Cons. Stato n. 4050 del 2023.
La pretesa è risultata inoltre sfornita di prova: il danno economico era solo stimato sui ricavi dell’anno precedente, senza bilancio previsionale né deduzione dei costi risparmiati, e il danno d’immagine liquidato forfettariamente al 20%. Infine, l’omessa attivazione della tutela cautelare, priva di giustificazione quanto ai motivi aggiunti, ha concorso alla produzione del danno evitabile ex art. 1227 cod. civ.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con declaratoria di inammissibilità delle domande di annullamento e rigetto di quelle risarcitorie; spese liquidate a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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