Commissario ad acta anche per le spese dell’ottemperanza contro il Ministero (TAR Calabria n. 2225 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il diritto della parte all’esecuzione del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’adempimento in un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Commissario, una volta scaduto il termine e su istanza di parte, provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate a carico dell’amministrazione soccombente. L’estensione del mandato commissariale alle spese si giustifica con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e con ragioni di economia processuale, evitando la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella dell’ottemperanza non espressamente disciplinata.
Il Fatto
Due ricorrenti agivano separatamente davanti al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte di Appello di Catanzaro. Il titolo condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale per eccessiva durata del processo in favore del primo ricorrente, e liquidava in favore della seconda, quale difensore distrattario, le spese processuali per compensi, oltre accessori ed esborsi.
I ricorrenti deducevano di avere inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento e chiedevano, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notificato, non si costituiva. Le cause, riunite per connessione oggettiva, erano trattenute in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi ex art. 70 cod. proc. amm., trattandosi dell’esecuzione del medesimo titolo. Accerta che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che le parti hanno regolarmente richiesto il pagamento all’amministrazione.
Sul piano dell’onere probatorio il Tribunale è netto: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..
Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001, darà corso al pagamento compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione resistente secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il punto qualificante è che, in caso di mancata refusione, al pagamento delle spese provvede il Commissario nel medesimo termine. A fondamento il Tribunale richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, l’economia processuale, il buon andamento dell’azione amministrativa e il coordinamento con gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ..
Il dispositivo accoglie i ricorsi, ordina l’esecuzione nel termine di 60 giorni, nomina il Commissario per l’ipotesi di inottemperanza con termine di 90 giorni dall’istanza di parte e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata