Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento satisfattivo: cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 289 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, la sopravvenuta adozione, nelle more del processo, del provvedimento esplicitamente richiesto e ritenuto dal ricorrente integralmente satisfattivo della pretesa azionata determina cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con declaratoria di improcedibilità del ricorso. La decisione non ha valenza meramente processuale, ma contiene accertamento del rapporto amministrativo controverso. Le spese seguono la soccombenza virtuale ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., valutata alla luce dell’iniziale fondatezza del ricorso. Il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria che ospita il Centro regionale di riferimento va accolto, operando tale struttura quale organo tecnico della Regione.
Il Fatto
Il ricorrente si era sottoposto a un intervento chirurgico ad altissima specializzazione negli Stati Uniti, permanendovi dal 5 agosto al 31 ottobre 2023. Con plurime istanze trasmesse a mezzo p.e.c. tra maggio e ottobre 2024 aveva chiesto il rimborso delle spese sanitarie sostenute in forma indiretta, previa visita medica ex art. 6, comma 3, del D.M. 3 novembre 1989 e della D.G.R. Puglia n. 795/2019.
Non ottenendo risposta, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna delle Amministrazioni a provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Le intimate si sono costituite eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’A.S.L. di Brindisi. Il Centro regionale di riferimento per la branca di Ortopedia, istituito presso il P.O. “Perrino”, rilascia un parere che afferisce direttamente al competente Dipartimento regionale e opera quale organo tecnico della Regione Puglia.
Nel merito, il ricorso è ritualmente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. per il giudizio in materia di silenzio. Tuttavia esso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Risulta infatti per tabulas che l’A.S.L. di Lecce, nelle more del giudizio, ha adottato la nota del 29 gennaio 2025 con cui, a seguito del parere favorevole del Centro regionale di riferimento del 4 gennaio 2025, ha comunicato la predisposizione dell’atto determinativo del 27 gennaio 2025, riconoscendo un credito di euro 4.281,19 da corrispondersi tramite bonifico bancario.
Il Collegio richiama i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3493 del 2023; Cons. Stato n. 559 del 2022; Cons. Stato n. 3767 del 2020; Cons. Stato n. 1227 del 2020; Cons. Stato n. 5343 del 2017). La cessazione della materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale con provvedimento adottato spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece una situazione nuova tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Poiché l’Amministrazione ha adottato il provvedimento finale esplicito, ritenuto dal ricorrente pienamente satisfattivo, sussistono i presupposti per la declaratoria ex art. 34, comma 5, c.p.a.. Le spese, seguendo la soccombenza virtuale alla luce della evidente iniziale fondatezza del ricorso, sono poste a carico dell’A.S.L. di Lecce e della Regione Puglia, liquidate in euro 1.000,00 ciascuna oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.