Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3293 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi davanti al giudice del lavoro ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e legittima l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo questa verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 164/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, a titolo di distrazione delle spese legali, la somma di euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario della parte ricorrente. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 1.4.2024.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna al pagamento di una penale di mora e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. In particolare, per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. È invece respinta la domanda di condanna alla penale di mora. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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