Danno da ritardo e omessa impugnazione dell’ordinanza sindacale (TAR Sicilia n. 3418 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi il giudice amministrativo valuta il comportamento complessivo delle parti e esclude il risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti. L’omessa impugnazione del provvedimento illegittimo e la mancata attivazione dei rimedi avverso l’inerzia dell’amministrazione integrano una condotta rilevante ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che recide il nesso causale tra condotta antigiuridica e pregiudizio risarcibile. La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità aquiliana e richiede la prova dell’elemento soggettivo. L’ordinanza contingibile e urgente non è illegittima per il solo fatto di non indicare un termine finale, quando la cessazione del pericolo sia indeterminabile a priori e la misura sia razionalmente collegata a una concreta situazione di pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione e legale rappresentante della società che la gestisce, ha convenuto in giudizio il Comune davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla chiusura al traffico della strada su cui insiste l’esercizio commerciale. La via era stata interdetta con ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata nell’ottobre 2009, dopo uno smottamento del costone, senza indicazione di un termine finale di efficacia.

Il Tribunale ha parzialmente declinato la giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice amministrativo la domanda risarcitoria fondata sul ritardo colposo dell’ente nel ripristino della viabilità, e ha riconosciuto davanti a sé solo i danni da riversamento di detriti e liquami. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum alla domanda investita dalla declinatoria: la responsabilità per la condotta inerte dell’ente successiva all’ordinanza di chiusura. Richiamata la giurisprudenza secondo cui chi prosegue davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione rinuncia implicitamente a contestare la declinatoria, il TAR esamina il merito della pretesa.

Quanto all’ordinanza sindacale, il Tribunale esclude l’illegittimità per la sola assenza di un termine finale, poiché la misura risultava collegata a una concreta situazione di pericolo e prevedeva l’efficacia del divieto “fino al ripristino dello stato dei luoghi”. La censura di violazione del principio di proporzionalità resta priva di prova, non avendo il ricorrente indicato quale diversa misura fosse praticabile.

Il nucleo della decisione è però processuale e causale. Il ricorrente non ha impugnato l’ordinanza con il rimedio demolitorio né ha attivato i rimedi avverso il silenzio-inadempimento dell’ente. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2001 e la regola dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., letta come ricognitiva del capoverso dell’art. 1227 cod. civ.: l’omessa impugnazione non è preclusione di rito, ma fatto valutabile nel merito che interrompe il nesso causale e rende non risarcibile il danno evitabile.

La mera raccomandata di sollecito non integra la diligenza esigibile: la rilevanza degli interessi economici imponeva l’esperimento del rimedio giudiziale, sì che la scelta omissiva configura un comportamento complessivo opportunistico, contrario al canone di buona fede e al duty to mitigate.

Il ricorso è respinto anche per difetto di prova dell’elemento soggettivo. La responsabilità dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi è aquiliana e richiede la dimostrazione della colpa: il ricorrente nulla ha allegato sulla complessità degli interventi di messa in sicurezza, impedendo ogni valutazione sulla negligenza dell’ente. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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