Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 3533 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sicché l’accertamento in esso contenuto vincola il giudice amministrativo quanto all’an e al titolo del credito. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta, che determina definitivamente l’importo ancora dovuto.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 269/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata nel gennaio 2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione di euro 3.000,00 oltre interessi per i contratti a tempo determinato di sei anni scolastici, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Il giudice amministrativo precisa però la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la conseguenza sulle somme richieste. L’entità così come calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi vanno verificati nella esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale intervallo le Amministrazioni dello Stato hanno per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme prima dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e determinerà definitivamente l’importo dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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