Revoca permesso di soggiorno per condanna reato arresto obbligatorio (Cons. Stato n. 4173 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non costituisce un automatismo discendente dalla condanna penale, ma richiede un giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico ancorato alla concreta gravità del fatto. La condanna per un reato ricompreso tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p. è idonea, per la sua sola gravità, a fondare quel giudizio ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, pur dovendosi considerare durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Quando lo straniero stia espiando una pena detentiva di lunga durata, l’inserimento sociale e lavorativo resta necessariamente limitato a quanto consentito dall’ordinamento penitenziario e non assume valore dirimente. Il provvedimento di revoca, in tale ipotesi, risulta sostanzialmente vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Questore aveva revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca si fondava su una condanna definitiva a dieci anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. Il ricorrente contestava l’automatismo tra condanna e revoca, rivendicando la propria presenza in Italia dal 1991, il lavoro stabile svolto prima della detenzione e la presenza dei familiari più stretti nel Paese; lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la valutazione dell’Amministrazione e irrilevante il vizio procedimentale, stante l’autoevidenza della gravità dei fatti. Contro tale sentenza è stato proposto appello, con istanza cautelare accolta dalla Sezione mediante sospensione dell’esecutività della sentenza e del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998. Il provvedimento impugnato trova giustificazione in un gravissimo precedente penale: la condanna a dieci anni per violenza sessuale aggravata e continuata, accompagnata da rilevanti pene accessorie, tra cui la perdita della potestà genitoriale e l’interdizione legale durante la pena.
Il reato rientra tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p. e, per la sua concreta gravità, è da solo sufficiente a sostenere il giudizio di pericolosità. La Corte non nega che la norma imponga di valutare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Tale valutazione, tuttavia, conduce nel caso concreto a un esito negativo. L’appellante sta terminando di scontare la pena in carcere, cosicché il suo inserimento sociale e lavorativo non può che essere limitato a quanto previsto e consentito dall’ordinamento penitenziario. Quanto ai legami familiari, il gravissimo delitto appare maturato proprio nell’ambito familiare: sarebbe paradossale considerare positiva, ai fini del permesso di soggiorno, una situazione familiare che ha costituito il contesto del reato.
Il provvedimento negativo si configura pertanto come sostanzialmente vincolato, in linea con quanto già rilevato dal TAR. L’appello è dichiarato manifestamente infondato e respinto. Segue la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa provvisoriamente in favore dell’appellante. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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