Ottemperanza al giudicato e astreintes escluse se il debito è esiguo (TAR Lombardia n. 4241 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma non può spingersi a rideterminare il diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, evenienza che ricorre allorché l’esiguità del debito la renda eccessivamente afflittiva. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. L’inerzia perdurante giustifica la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3954/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Quel titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale precisa però i limiti del proprio potere. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: serve solo a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. La loro misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima dell’azione coattiva.
Quanto alle astreintes, il Collegio esclude il loro uso. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. le esclude quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative. Nella fattispecie l’esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva. Il Tribunale assegna quindi novanta giorni per il pagamento del capitale, con riserva sui conteggi degli interessi nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ., e riconosce gli ulteriori accessori e gli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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