Accertamento operazioni inesistenti: onere probatorio e motivazione per relationem (Cass. civ. n. 30028/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’inesistenza oggettiva di operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici. Il contribuente che contesti la rettifica deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo limitarsi all’esibizione delle fatture o alla regolarità formale delle scritture. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non richiede l’allegazione degli atti ivi richiamati, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali che sorreggono la pretesa.
Il Fatto
Una società di vendita al dettaglio di abbigliamento impugnava due avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2014 e 2015, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione acquisti da diversi fornitori, ritenendoli operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la decisione, ritenendo che l’Ufficio avesse fornito una prova indiziaria ampia e concordante, mentre la società non aveva offerto alcuna prova adeguata dell’effettività delle operazioni.
Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento per omessa allegazione degli atti richiamati e la violazione dell’onere della prova, lamentando che l’Ufficio non aveva dimostrato le circostanze fattuali poste a base dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo motivo (violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000), la Corte ha rilevato che l’avviso di accertamento conteneva una motivazione sufficiente, indicando gli elementi desunti dall’applicativo spesometro e dall’anagrafe tributaria (breve durata della partita IVA, elevati volumi d’affari in poco tempo, assenza di struttura organizzativa, omissione di dichiarazioni e versamenti, assenza di acquisti nazionali). Ha richiamato il principio secondo cui l’omessa allegazione di un documento all’avviso non ne inficia la validità se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, distinguendo tra il piano della motivazione e quello della prova.
Quanto al secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992), la Corte ha affermato che l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni grava sull’Ufficio, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici. Spetta al contribuente, per ottenere la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili, che possono essere utilizzate proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. La Corte ha anche precisato che il novellato art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non ha mutato le regole sul riparto dell’onere della prova e non preclude il ricorso alle presunzioni semplici.
Implicazioni Pratiche
- Prova delle operazioni inesistenti: L’avvocato del contribuente, in caso di accertamento per operazioni inesistenti, deve essere consapevole che l’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici (es. dati spesometro, anagrafe tributaria) e che l’onere di provare l’effettività delle operazioni grava sul contribuente, che deve fornire elementi documentali e analitici per ogni singola operazione contestata, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
- Motivazione dell’avviso di accertamento: La mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso non è di per sé causa di invalidità, purché l’avviso contenga l’indicazione degli elementi essenziali che fondano la pretesa. L’avvocato del contribuente deve quindi concentrarsi sul merito della prova, piuttosto che su vizi formali della motivazione, a meno che non vi sia una totale carenza espositiva.
- Utilizzo delle presunzioni in materia tributaria: Il giudice tributario può legittimamente basare il proprio convincimento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L’avvocato del contribuente deve quindi contrastare efficacemente le presunzioni dell’Ufficio con prova contraria altrettanto analitica e documentata, pena il rigetto della domanda.
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Nota della Redazione
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