La mancata indicazione della legge straniera rende inammissibile il motivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 3053 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora una sentenza (o un capo di essa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere all’annullamento della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza. È sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure mosse avverso le altre ragioni. L’onere del giudice di accertare d’ufficio la legge straniera applicabile, ai sensi degli artt. 14 e 16 l. n. 218/1995, non esonera la parte dal censurare specificamente il capo della decisione fondato sul rilievo che la legge straniera, ove contraria a un principio di ordine pubblico internazionale, sarebbe comunque disapplicata.
Il Fatto
A seguito di un sinistro verificatosi in Namibia durante un’escursione organizzata nell’ambito di un pacchetto turistico, il Tribunale di Milano aveva condannato la società organizzatrice al risarcimento dei danni in favore dei viaggiatori e aveva accolto la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti della società ausiliaria che aveva materialmente eseguito la prestazione.
La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il passaggio in giudicato dei capi di condanna in favore dei danneggiati e rigettato i motivi di appello della società ausiliaria, affermando la giurisdizione italiana e la responsabilità della stessa per violazione del vincolo contrattuale. Avverso tale decisione la società ausiliaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 14 e 16 l. n. 218/1995, è infondato. La ricorrente deduceva che il giudice d’appello non avrebbe compiuto d’ufficio l’accertamento della legge straniera applicabile, applicando quella italiana solo in ultima analisi. Tuttavia, il giudice del merito aveva enunciato più argomenti a sostegno della propria decisione, non tutti utilmente confutati dalla ricorrente.
In particolare, la corte territoriale aveva rilevato l’infondatezza della censura relativa alla mancata conoscenza della legge namibiana, sia perché la ricorrente non aveva indicato la normativa specifica applicabile in Namibia, sia perché il riconoscimento della responsabilità del tour operator implicava, in assenza di difese basate sull’assenza di colpa, che detta responsabilità fosse posta a carico del fornitore del servizio. La ricorrente aveva incentrato la propria censura esclusivamente sull’asserito obbligo del giudice di individuare d’ufficio la normativa applicabile, senza confrontarsi con la ratio decidendi relativa all’ordine pubblico internazionale.
Richiamando il principio delle rationes decidendi multiple, la Corte ribadisce che, quando la pronuncia si fonda su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, la mancata o infondata censura di una sola di esse determina il rigetto del motivo nella sua interezza. Le censure avverso le altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse. Nel caso di specie, la statuizione basata sul rilievo che un’eventuale legge namibiana in contrasto con un principio di ordine pubblico internazionale sarebbe stata comunque disapplicata non era stata oggetto di specifica impugnazione.
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Nota della Redazione
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