Nullità del giudizio tributario per omessa integrazione del contraddittorio in caso di accertamento unitario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6839 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento relativo alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci riguardi inscindibilmente tutti i soggetti interessati, salvo che vengano prospettate questioni strettamente personali. Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate imputava pro quota a una socia di una società in accomandita semplice il maggior reddito accertato per l’anno 2011 in capo alla società di persone. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che ne accoglieva il ricorso rilevando l’assorbente vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo, privo della delega di firma al funzionario.
Nel giudizio di appello, l’ufficio finanziario produceva, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, l’atto dispositivo del 2015, ma la Commissione tributaria regionale per la Sicilia rigettava comunque l’appello, ritenendo la produzione insufficiente a dimostrare la valida sottoscrizione dell’avviso. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato la questione della notifica del ricorso per cassazione, ritenendola validamente eseguita presso il procuratore domiciliatario in primo grado della contribuente rimasta contumace in appello, in applicazione del principio di ultrattività dell’elezione di domicilio sancito dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Con i due motivi di ricorso, l’ufficio deduceva la violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi e la mancata acquisizione dell’originale della delega da parte del giudice di merito. La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio processuale, assorbente rispetto alle censure proposte.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023), la Corte ha precisato che, in caso di accertamento unitario ex art. 5 t.u.i.r., il giudizio promosso dalla società o da un socio riguarda inscindibilmente tutti i litiscontorsori necessari, non essendo configurabile la decisione limitata ad alcuni di essi, salvo che emergano questioni personali.
Nel caso di specie, l’impugnazione non concerneva una questione strettamente personale della socia, atteso che il giudizio di primo grado aveva visto la produzione della sentenza che aveva rigettato il ricorso della società. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di ricomporre l’unicità della controversia in sede di legittimità, difettando i presupposti per la riunione dei giudizi separati, richiedendosi a tal fine l’identità oggettiva delle cause, la simultanea proposizione dei ricorsi e l’identità sostanziale delle decisioni di merito.
Dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, la causa è stata rinviata, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci pretermessi, con pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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