Obbligo di comunicare la targa dei veicoli elettrici per l’accesso alle ZTL: è legittimo (Cass. civ. Sez. 2 n. 8329 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 non riconosce ai proprietari di veicoli a propulsione elettrica o ibrida un diritto incondizionato di accesso alle zone a traffico limitato, ma si limita a imporre al Comune di favorire tale accesso nell’esercizio della propria attività pianificatorio-regolatoria. È pertanto legittima la delibera comunale che, pur consentendo l’accesso, subordini l’esercizio di tale facoltà all’obbligo di preventiva comunicazione della targa del veicolo, finalizzato a consentire l’armonizzazione con le esigenze organizzative. Il differente regime previsto per i veicoli al servizio dei disabili, fondato su norme speciali (artt. 11 e 12 d.P.R. n. 503/1996), non è applicabile alla fattispecie. Il giudicato esterno, seppur rilevabile d’ufficio, deve essere ritualmente prodotto in giudizio e non può essere dedotto tramite la sua riproduzione fotografica in una memoria.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso numerosi verbali di accertamento elevati da Roma Capitale per accessi a una zona a traffico limitato in assenza di permesso. A fondamento dell’opposizione, deduceva che il veicolo utilizzato era a trazione integralmente elettrica e che, pertanto, l’accesso doveva ritenersi libero ai sensi dell’art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, non potendo l’obbligo di preventiva comunicazione della targa, previsto da una delibera comunale, limitare un diritto riconosciuto direttamente dalla legge.
Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione per tre verbali, estinti per intervenuta oblazione, e l’accoglieva per i restanti. In accoglimento dell’appello incidentale del Comune, il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando tutti i verbali impugnati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, incentrato sulla illegittimità dell’obbligo di comunicazione preventiva della targa. Ha chiarito che l’art. 7, comma 9-bis, cod. strada si limita a imporre ai Comuni, nell’esercizio della loro discrezionalità pianificatoria, di favorire l’accesso dei veicoli a minore impatto ambientale, ma non introduce un diritto assoluto in capo ai privati, che possa essere fatto valere al di fuori di ogni regolamentazione. La norma, infatti, non sottrae tali veicoli a qualsivoglia controllo o contingentamento. La Corte ha altresì distinto la fattispecie da quella, differente, dell’accesso dei disabili alle ZTL: in quel caso, l’autorizzazione è finalizzata a rimuovere impedimenti deambulatori e non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell’ente territoriale, in forza di una disciplina speciale (d.P.R. n. 503/1996) non invocabile per i veicoli elettrici. Quanto al giudicato esterno allegato dalla ricorrente, la Corte ne ha escluso la rilevanza processuale, non essendo stata prodotta la sentenza in modo rituale e non risultando, comunque, la riferibilità del suo contenuto al caso di specie.
Il secondo motivo, concernente la mancata menzione della norma comunale nei verbali di accertamento quale causa di illegittimità, è stato dichiarato inammissibile. La questione, non trattata nei gradi di merito, era nuova e la ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare l’atto del giudizio precedente in cui la stessa era stata dedotta, onde consentire il controllo da parte della Corte.
È stato, invece, accolto il terzo motivo. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione anche con riferimento ai tre verbali per i quali il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità per intervenuta oblazione, senza che tale capo della sentenza fosse stato impugnato. Sul punto si era formato il giudicato, con la conseguente estraneità della questione al thema decidendum del giudizio di appello.
La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità dell’originaria opposizione per i tre verbali definiti con il pagamento in misura ridotta, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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