Inammissibile l’appello incidentale non depositato nella segreteria del giudice di primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 22826 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, l’onere di deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis vigente, si applica anche all’appello incidentale, pur se tempestivo. Il mancato deposito dell’appello incidentale presso la segreteria del giudice di primo grado ne determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, in quanto l’onere è diretto a evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado. La sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale ma abbia comunque esaminato nel merito l’appello incidentale non depositato è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2006, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di giudizio. La contribuente proponeva appello lamentando l’inadeguatezza dell’entità della condanna alle spese, mentre l’Ufficio, con appello incidentale, insisteva sulla legittimità dell’atto impositivo.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, rilevato che la contribuente non aveva depositato copia dell’appello presso la segreteria della Commissione provinciale, ne dichiarava l’inammissibilità. Tuttavia, la stessa Commissione riteneva che tale inammissibilità non travolgesse l’appello incidentale dell’Agenzia, sia in quanto presentato nei termini per appellare, sia in quanto nessuna norma poneva a carico dell’appellante incidentale l’onere di depositare copia dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado. Nel merito, la CTR accoglieva l’appello incidentale e rigettava il ricorso originario della contribuente.
La Motivazione della Corte
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 3-bis, comma 7, legge n. 248/2005, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’appello incidentale, il mancato deposito di copia dell’atto sia presso la segreteria della Commissione provinciale sia presso la segreteria della Commissione regionale.
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti. Con plurime pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’onere processuale prescritto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 si applica anche al ricorso incidentale per una fondamentale ragione di parità delle parti, sicché il suo mancato deposito presso il giudice di primo grado provoca l’inammissibilità.
La Corte ha richiamato il recente orientamento secondo cui tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado.
In conclusione, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, con compensazione delle spese dell’intero giudizio in ragione del successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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