Revocazione per errore di fatto tra abbaglio dei sensi e omessa pronuncia (C.G.A.R.S. n. 497 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, Cod. proc. civ. consiste in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudicante a decidere su un falso presupposto fattuale. Non integra errore revocatorio l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali o l’anomalia del percorso logico di valutazione della prova. L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione della parte assume rilievo revocatorio quando nella sentenza manchi del tutto l’esposizione della difesa, poiché in tal caso ricorre un errore di percezione del fatto processuale; diversa è l’ipotesi in cui la difesa sia menzionata e la pronuncia si consideri implicita. Il contrasto con un precedente giudicato, ex art. 395, comma 1, n. 5, Cod. proc. civ., richiede identità di soggetti e di oggetto e incompatibilità dei decisum.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2009 l’autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi. Nel 2019 la Regione aveva rinnovato l’AIA per dieci anni ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006. Il TAR Catania, con sentenza n. 1589/2022, aveva accolto i ricorsi riuniti di due Comuni e di alcuni privati, annullando il provvedimento di rinnovo.

Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 391/2023, aveva respinto l’appello principale della società. Aveva ritenuto che il rinnovo fosse fondato sul falso presupposto che una particella facesse parte del progetto originario e che l’autorizzazione avesse comportato una variante urbanistica. Aveva inoltre accolto i motivi riproposti dai Comuni, relativi al mancato rispetto della distanza minima di tre chilometri dai centri abitati e all’errata indicazione di alcuni codici CER. La società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo errori di fatto e contrasto con un precedente giudicato, con contestuale domanda rescissoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’omessa notifica ad associazioni e comitato non inficia la ritualità del ricorso, poiché il capo sulla loro carenza di legittimazione era passato in giudicato e le stesse non rientrano tra i legittimati passivi. Quanto alla domanda rescissoria, il ricorso la contiene per relationem, con richiamo all’accoglimento dell’appello respinto e al rigetto dei motivi riproposti: è sufficiente una indicazione anche per sommi capi.

Nel merito della fase rescindente, la Corte richiama la nozione consolidata di errore di fatto. Il giudice revocando ha ritenuto dirimente la mancanza di data di ricezione sulla sola “Tavola 3” tra i documenti del procedimento. Senonché tutte le tavole allegate al progetto, compresa quella ritenuta decisiva, ne erano prive. Il presupposto fattuale è quindi falso e ha assunto peso determinante, inducendo a escludere la forza probatoria di un documento rispetto a un altro.

La Corte respinge le obiezioni dei resistenti. La questione non era punto controverso né motivata, e il rilievo che la Tavola 2B fosse menzionata nell’autorizzazione costituisce interpolazione aggiuntiva della motivazione. L’abbaglio dei sensi è di piana rilevabilità, avendo la sentenza attribuito carattere indiziario a una circostanza in realtà comune a più atti.

Quanto al secondo motivo, l’omessa pronuncia sull’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, della l.r. Sicilia n. 9/2010 integra errore revocatorio. La sentenza non ha mai menzionato la questione, e l’omissione è imputabile a un errore di percezione del fatto processuale. La Corte accoglie pertanto il ricorso, revoca la sentenza n. 391/2023 e rinvia a nuovo ruolo per la fase rescissoria, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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