Risarcimento per inadempimento e stato passivo: non serve la previa risoluzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21846 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, dev’essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 ss. l.fall., anche la previa risoluzione del contratto. Tale necessità sussiste solo nel diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 72, comma 5°, l.fall. Le sentenze inter partes non passate in giudicato sono comunque utilizzabili dal giudice dell’opposizione allo stato passivo quale fonte di prova dei fatti ivi accertati.
Il Fatto
Una società committente, dopo aver risolto un contratto d’appalto pubblico per inadempimento dell’appaltatrice, poi ammessa ad amministrazione straordinaria, vedeva rigettata dal giudice delegato la propria istanza di ammissione al passivo per un credito risarcitorio. L’opposizione allo stato passivo era anch’essa rigettata dal tribunale, che riteneva il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, anche in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di merito che aveva accertato l’inadempimento della società poi assoggettata alla procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite (nn. 6481 e 6498 del 2026), ha confermato che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, se proposta prima dell’apertura della procedura, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e deve essere coltivata secondo il rito speciale di cui agli artt. 93 ss. l.fall. Ne consegue che le domande di ammissione al passivo di pretese risarcitorie consequenziali alla risoluzione, proposte senza che la risoluzione stessa sia stata dedotta nelle forme del rito concorsuale, devono essere rigettate.
Tale principio, tuttavia, non opera quando la pretesa risarcitoria azionata dal contraente in bonis non sia accessoria rispetto alla domanda di risoluzione, ma trovi fondamento nel mero fatto storico dell’inadempimento. L’azione di risoluzione, infatti, non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale sussiste indipendentemente dall’eventuale pronuncia risolutoria. Pertanto, residua un autonomo diritto al risarcimento dei danni da inadempimento, che può e deve essere azionato dal contraente in bonis esclusivamente nelle forme del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che occorra dedurre e accertare la risoluzione, essendo sufficiente provare l’inadempimento del contraente poi fallito.
La Corte ha inoltre censurato la statuizione del tribunale che aveva ritenuto inutilizzabile, nel giudizio di opposizione, la sentenza non passata in giudicato che aveva accertato sul piano storico l’inadempimento. Le sentenze inter partes, anche se impugnate, sono utilizzabili quale fonte di prova dei fatti ivi accertati, al pari delle prove raccolte nel relativo giudizio, e il giudice non può rifiutarsi di prenderle in considerazione solo perché non definitive. Il giudice può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, fornendo adeguata motivazione.
Il decreto impugnato, avendo escluso l’ammissione al passivo non solo dei danni conseguenti alla risoluzione ma anche di quelli derivanti dal solo inadempimento contrattuale, è stato pertanto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Venezia in differente composizione.
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Nota della Redazione
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