Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 15636 del 11.06.2025)
L’eccezione di decadenza del creditore dal termine semestrale ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio: al giudice è precluso esaminarla se la parte la proponga oltre il termine di definizione del thema decidendum.