Conto corrente con domande incrociate: saldo zero e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 12490 del 11.05.2025)
Nei giudizi su conto corrente con contrapposte domande di banca e correntista il criterio del saldo zero opera quale strumento di ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., in funzione della domanda della banca.